Il minore era stato accusato di aver inviato dei messaggi gravemente offensivi per la reputazione di una sua coetanea in una chat di ‘gruppo whatsapp’

Per i giudici di merito, il tenore di quei messaggi era inequivocabile: non potevano certo dirsi ‘ictu oculi’ privi di valenza offensiva per la persona offesa.

Ad impugnare il provvedimento citato, dinanzi ai giudici della Cassazione, fu il difensore del ragazzo il quale, tra gli altri motivi, denunciava la violazione di legge, in relazione all’art. 595 cod. pen.: “la situazione di scambio comunicativo che viene in rilievo in una ‘chat’ di ‘WhatsApp’ non integra il delitto di diffamazione, semmai l’illecito civile di ingiuria”.

Ma per i giudici della Cassazione il motivo è infondato.

La doglianza relativa alla non configurabilità del delitto di diffamazione, prospettata dal ricorrente, aveva come presupposto la partecipazione della stessa destinataria delle offese, alla “chat’ di ‘whatsapp’.

Deve parlarsi allora di ingiuria?

Vale la pena affrontare tale profilo assumendo a parametro interpretativo i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di diffamazione commessa mediante ‘e – mail’ o mediante ‘internet’.

Nelle pronunce in materia si è infatti argomentato nel senso che la eventualità che tra i fruitori del messaggio vi sia anche la persona nei cui confronti vengono formulate le espressioni offensive non può indurre a ritenere che, in realtà, venga, in tale maniera, integrato l’illecito di ingiuria (magari, a suo tempo, sub specie del delitto di ingiuria aggravata ai sensi dell’art. 594, comma 4, cod.pen.), piuttosto che il delitto di diffamazione, posto che, sebbene il mezzo di trasmissione/comunicazione adoperato (‘e-mail’ o ‘internet) consenta, in astratto, (anche) al soggetto vilipeso di percepire direttamente l’offesa, il fatto che messaggio sia diretto ad una cerchia di fruitori – i quali, peraltro, potrebbero venirne a conoscenza in tempi diversi -, fa si che l’addebito lesivo si collochi in una dimensione ben più ampia di quella interpersonale tra offensore ed offeso (Sez. 5, n. 44980 del 16/10/2012): di qui l’offesa alla reputazione della persona ricompresa nella cerchia dei destinatari del messaggio.

Nel caso al vaglio, peraltro, emergeva dallo stesso tenore dei messaggi che la minore parte lesa del reato fosse estranea allo specifico contesto comunicativo, nel quale erano coinvolti i soli minori indagati dialoganti tra loro.

Tanto è bastato per rigettare il ricorso.

La redazione giuridica

 

Leggi anche:

OFFESE VIA INTERNET: GIORNALISTA CONDANNATO PER DIFFAMAZIONE

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui