La Cassazione, in una recente pronuncia (n. 3520/2019) ha ricordato i termini per poter procedere penalmente in caso di minaccia grave, alla luce delle novità introdotte dal d.lgs. n. 36 del 2018

Quello in commento è un caso di minaccia grave perpetrato ai danni della persona offesa.

In primo grado i due imputati erano stati prosciolti per particolare tenuità del fatto. Ma non fu lo stesso in appello, dove la Corte distrettuale di Messina, in totale riforma della predetta sentenza, li condannava alla pena ritenuta di giustizia.

Cosicché il processo proseguiva dinanzi ai giudici della Cassazione.

Nell’occasione gli Ermellini hanno ricordato che il delitto di minaccia grave, ove non realizzato con una delle modalità previste dall’art. 339 cod. pen. (ipotesi in cui la violenza o minaccia sia commessa con armi, da persona travista, da più persone riunite, con scritto anonimo o in modo simbolico o valendosi della forza intimidratrice derivante da associazioni segrete), è oggi procedibile a querela di parte, come imposto dalla norma sostanziale – e dunque, di immediata applicazione in ossequio al principio generale di favor rei che informa il sistema penale – introdotta ai sensi del d.lgs. n. 36 del 2018.

Il riferimento giuridico

A tal proposito, l’articolo 12 del citato decreto dispone espressamente che “Per i reati perseguibili a querela in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato.
Qualora, invece, il procedimento sia pendente, il pubblico ministero, nel corso delle indagini preliminari, o il giudice, dopo l’esercizio dell’azione penale, anche, se necessario, previa ricerca anagrafica, informa la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata”.

Ora, nel caso in esame “le persone offese, sebbene informate della prospettiva di formalizzare istanza punitiva (querela) come previsto dall’art. 12, comma 2, non hanno inteso esercitare tale facoltà; e in ogni caso, un eventuale, nuovo esame della regiudicanda – al fine di una verifica nel merito della potenziale ravvisabilità dell’ipotesi de qua – sarebbe precluso dalla oramai maturata prescrizione dell’illecito penale ascritto ai ricorrenti”.

La sentenza è stata perciò annullata senza rinvio a ragione del fatto che l’azione penale non poteva essere proseguita per difetto di querela.

La redazione giuridica

 

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