Arrivano le precisazioni da parte dell’Inps sull’indennità mensile di disoccupazione Naspi 2018 e sugli importi per l’anno 2018

L’INPS torna a occuparsi di NASpI 2018, l’indennità mensile di disoccupazione, e lo fa fornendo delle precisazioni importanti.

La Naspi, istituita dal d.lgs. 22/2015, ha sostituito le precedenti prestazioni di disoccupazione (ASpI e MiniASpI) ed è erogata su domanda dell’interessato.

In particolare, nel messaggio n. 369 dello scorso 26 gennaio 2018, l’Inps ha fornito alcuni chiarimenti circa la possibilità di accedere alla prestazione Naspi 2018 in alcune specifiche ipotesi.

Tra queste, quella della risoluzione consensuale in seguito al rifiuto da parte del lavoratore al proprio trasferimento ad altra sede della stessa azienda distante oltre 50 chilometri dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile in 80 minuti o oltre con i mezzi di trasporto pubblico e l’ipotesi di dimissioni per giusta causa a seguito del trasferimento del lavoratore.

Sul punto, l’INPS ricorda come il diritto all’indennità di disoccupazione in ambito ASpI e all’indennità NASpI 2018 sia riconosciuto ai lavoratori dipendenti che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. Oltre a quelli che presentino congiuntamente gli ulteriori requisiti previsti.

In merito al requisito della involontarietà dello stato di disoccupazione, le predette indennità sono riconosciute anche nelle ipotesi di dimissioni per giusta causa e di risoluzione consensuale. Ciò laddove questa sia intervenuta nell’ambito della procedura di conciliazione ex art. 7, Legge n.604/1966 come modificato della legge n. 92 del 2012.

L’accesso al trattamento di disoccupazione viene consentito anche nelle ipotesi in cui la cessazione del rapporto di lavoro non consegua a un atto unilaterale del datore di lavoro.

In caso di dimissioni per giusta causa, si è in presenza di una condizione di improseguibilità del rapporto di lavoro. La sua ricorrenza dovrà essere valutata dal giudice.

L’atto di dimissioni del lavoratore, tuttavia, è da ascrivere al comportamento di un altro soggetto e il conseguente stato di disoccupazione non può che ritenersi involontario.

Medesima conclusione si raggiunge laddove la cessazione del rapporto di lavoro giunga a seguito di risoluzione consensuale del rapporto medesimo.

E questo sia in esito alla procedura di conciliazione summenzionata, sia in esito al rifiuto del lavoratore al trasferimento ad altra sede della stessa azienda distante oltre 50 km dalla residenza del lavoratore o mediamente raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblico.

In quest’ultima ipotesi, l’indennità si ritiene ugualmente spettante.

Questo poiché la volontà del lavoratore può essere stata indotta dalle notevoli variazioni delle condizioni di lavoro conseguenti al trasferimento ad altra distante sede dell’azienda.

Sugli importi della Naspi 2018, con la circolare n. 19 del 31 gennaio 2018 l’INPS ha provveduto a fornire chiarimenti.

Gli importi massimi della misura, in vigore dal 1° gennaio di quest’anno che resteranno invariati anche rispetto allo scorso anno.

L’Istituto si è poi occupato di indicare gli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno ordinario e dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito.

Ma anche dell’assegno per il Fondo di solidarietà del credito cooperativo e dell’indennità di disoccupazione DIS-COLL. Così come dell’indennità di disoccupazione agricola e dell’assegno per le attività socialmente utili relativi all’anno 2018.

Non essendo intervenute modifiche normative, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle NASpI 2018 è pari, secondo i criteri già indicati nella circolare n. 94 del 12/05/2015, ad euro 1.208,15.

Allo stesso modo, l’importo massimo mensile di detta indennità, non può in ogni caso superare, per il 2018, euro 1.314,30.

 

 

 

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