Con una circolare, l’Inps fornisce indicazioni sulla compatibilità della Naspi con i redditi derivanti da attività professionale

L’Inps, nella recente circolare n. 174/2017, ha fornito precisazioni in ordine alla compatibilità della Naspi con i redditi derivanti da attività professionale, iscrizione a un Albo professionale e partita iva.
Non è raro, infatti, che i professionisti scelgano di svolgere una seconda attività subordinata accanto a quella di lavoro autonomo. L’iscrizione all’albo professionale, tuttavia, non osta al riconoscimento dell’indennità di disoccupazione (Naspi).

Nella sua circolare, l’Istituto ha chiarito meglio la compatibilità della Naspi con alcune tipologie di attività lavorative e di redditi.

Qualche esempio? Con i compensi/redditi derivanti da borse di studio, borse lavoro, stage e tirocini professionali. Oppure con prestazioni di lavoro occasionale.
In particolare, L’Inps ha ritenuto compatibile l’indennità di disoccupazione anche con i redditi derivanti da attività professionale esercitata da liberi professionisti iscritti a specifiche casse.
L’apparente incompatibilità tra l’indennità di disoccupazione Naspi e il reddito derivante dallo svolgimento di attività professionale (stante l’iscrizione a specifiche casse non gestite dall’Istituto) deriverebbe dal fatto che la contribuzione ai fini dell’AGO dovuta alle specifiche Casse, non può essere riversata alla Gestione Inps prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti.
Tuttavia deve considerarsi una particolare circostanza. Quella cioè secondo cui, al medesimo libero professionista percettore di NASpI che ne richiedesse il pagamento anticipato in unica soluzione, la prestazione sarebbe erogabile.
Questo poiché non sussiste alcuna contribuzione da riversare alla predetta Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti.

Pertanto, va ammessa la compatibilità tra Naspi e reddito da attività professionale. È comunque bene tenere a mente che la prestazione, pur continuando a essere erogata, andrà ridotta all’80%.

Il disoccupato beneficiario della prestazione è tenuto – a pena di decadenza – a informare l’Inps entro un mese dall’inizio dell’attività cui si riferiscono i compensi. Oppure, dalla presentazione della domanda di Naspi se la suddetta attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne anche ove sia pari a zero.
Ma qual è il limite di reddito entro il quale è da ritenersi consentita l’attività in questione?
Questo è pari a € 4.800, mentre per il lavoro subordinato la Naspi è compatibile fino a reddito di € 8.000.
Infine, l’iscrizione ad Albi professionali del beneficiario di prestazione di disoccupazione, non è da sola sufficiente a a far supporre lo svolgimento di attività di lavoro autonomo.
Lo stesso può dirsi di fronte alla semplice apertura di una partita IVA riferita allo stesso soggetto.

Il disoccupato, tuttavia, è tenuto a segnalare l’iscrizione ad albi professionali e/o le aperture di partita IVA successive alla presentazione della domanda di prestazione di disoccupazione.

Inoltre, in assenza di attività effettivamente svolta, la struttura territoriale competente dovrà occuparsi di verificare l’effettivo svolgimento o meno contattando l’interessato.
Se l’attività è effettivamente svolta e l’interessato non ha comunicato la cosa, si produrrà la decadenza dalla prestazione. Se, invece, l’attività non risulta svolta, la prestazione potrà continuare ad essere erogata.
La presenza di iscrizione ad Albo professionale o la titolarità di partita IVA, in quanto condizioni inadeguate a denotare in sé lo svolgimento di attività lavorativa, richiedono che venga posta particolare attenzione ai casi in cui risultino preesistenti alla presentazione della domanda di prestazione di disoccupazione.
In questi casi, la procedura di presentazione telematica della domanda sarà adeguata al fine di un loro accertamento preventivo.
Anche in quel caso, sarà cura delle strutture territoriali occuparsi di verificare lo svolgimento effettivo o meno dell’attività, contattando l’interessato.
 
 
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