La vicenda è quella di un neonato deceduto 29 ore dopo il parto per insufficienza respiratoria. I genitori fanno causa all’ospedale, dichiarato responsabile insieme ai sanitari per non aver posto in essere gli accorgimenti necessari a tenerlo in vita

Il caso è interessante perché offre lo spunto per riflettere su alcune questioni giuridiche in materia di risarcimento del danno. In particolare, ci si può sin da subito interrogare sui seguenti temi: nel caso di accertata responsabilità dei medici per la morte di un neonato deceduto subito dopo la nascita, quali sono le voci di danno risarcibili? E soprattutto, nel disporre la liquidazione del danno, il giudice deve tener conto sia del fatto che per ben nove mesi il piccolo è stato nel grembo della madre e nella mente del padre e sia dell’affetto che deriva non appena si ha notizia della gravidanza?

La vicenda

La CTU medico legale espletata nel corso del giudizio di primo grado aveva accertato che la morte del “piccolo avvenuta circa 29 ore dopo il parto, era stata causata, oltre che da eventi naturali, dalla inadeguata condotta tenuta dai sanitari dell’Ospedale, tra le 18/19 ore dopo la nascita”.

Il piccolo era infatti deceduto per una insufficienza respiratoria che i medici dell’ospedale avevano cercato di alleviare con antibiotici ed una cannula, peraltro mal posizionata, anziché disporre l’immediato trasferimento presso una struttura specializzata e dotata di “CPAP” (unica terapia applicabile).

Cosicché il giudice di primo grado aveva riconosciuto a ciascuno dei genitori il risarcimento del danno da sofferenza soggettiva iure proprio che, in base alle circostanze del caso concreto, aveva liquidato in complessivi euro 209.999 in favore della madre ed euro 193.530 al padre, prendendo a parametro di riferimento le tabelle milanesi del 2011.

Allo stesso tempo, però, aveva escluso il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, sia sotto il profilo della voce di danno da sofferenza soggettiva subita dalla vittima (non ricollegabile, secondo quanto accertato alla responsabilità dei sanitari) sia del danno biologico iure proprio, per la mancata allegazione e prova sul punto.

Ecco rinvenuto il principale motivo di ricorso in appello.

Perché il giudice adito avrebbe escluso quest’ultima voce di danno pur avendo riconosciuto la responsabilità dei sanitari per non aver usato accorgimenti idonei a tenere in vita il neonato?

E dunque, a detta dei ricorrenti il danno iure hereditatis, per la sofferenza subita dal neonato, doveva essergli riconosciuto e come!

A supporto di tale assunto è stata richiamata una sentenza della Cassazione (n. 1361/2014) nella quale è stato affermato il principio secondo cui il risarcimento del danno da perdita della vita deve essere sempre riconosciuto quale bene supremo di ogni singolo individuo.

Ma non è tutto.

Nello stesso ricorso in appello, i due genitori hanno sollevato un’altra questione, anch’essa meritevole di attenzione. Questa volta il riferimento è al quantum previsto a titolo di ristoro del danno jure proprio.

La somma disposta in liquidazione dal giudice di primo grado si avvicinava al valore più basso della forbice delle tabelle milanesi. Il giudice l’aveva giustificata in ragione della brevità della vita del piccolo, della mancanza obiettiva del tempo necessario per la consolidazione del rapporto effettivo – dimenticando – “che per ben nove mesi il piccolo è stato nel grembo della madre e nella mente del padre e che non va trascurato l’affetto che nasce non appena si ha notizia della gravidanza”.

La decisione della Corte d’appello

I giudici della Corte d’Appello di Ancona, investiti della vicenda, hanno deciso di confermare la pronuncia del giudice di primo grado ed in particolar modo hanno affermato che non è possibile ottenere il risarcimento del danno iure hereditatis quando la morte sia immediata o segua entro un brevissimo lasso di tempo le lesioni, per l’assenza di un soggetto legittimato a far valere il credito risarcitorio.

Il principio non è nuovo, ma è stato espresso dalle Sezioni Unite della Cassazione (n. 15350/2015) laddove hanno affermato che “nel caso di morte immediata o che segua entro un brevissimo lasso di tempo alle lesioni, non può essere invocato un diritto al risarcimento del danno iure hereditatis, in mancanza di un soggetto che sia legittimato a far valere il credito risarcitorio: in tali situazioni la irrisarcibilità deriva non dalla natura personalissima del diritto leso, ma dalla assenza di un soggetto al quale, nel momento in cui si verifica, sia collegabile la perdita stessa e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito, ovvero dalla mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo”.

Ciò detto, la domanda presentata dagli attori, diretta ad ottenere il risarcimento del danno da perdita della vita del neonato, deceduto dopo appena 29 ore dal parto, non poteva trovare accoglimento.

Il quantum del risarcimento

Quanto poi, alle contestazioni sollevate in ordine alla entità della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno iure proprio per la morte del figlio e basate sul fatto che il Tribunale si fosse avvicinato ai valori più bassi della forbisce prevista dalle tabelle milanesi del 2011, anch’esse sono infondate.

Secondo l’insegnamento giurisprudenziale “per determinare l’importo dovuto tra il minimo e il massimo si deve tenere conto soprattutto dei seguenti criteri: intensità del rapporto affettivo tra vittima e superstite; età della vittima; età del superstite; convivenza o meno con la vittima; composizione del nucleo familiare”.

Ebbene, il primo giudice aveva correttamente individuato la somma da liquidare ai ricorrenti, tenuto conto della brevità della vita del piccolo deceduto dopo appena 29 ore dal parto; la mancanza obiettiva del tempo per la consolidazione di un rapporto affettivo, nonché la giovane età dei genitori.

Senza considerare che un riconoscimento alla vicinanza “corporea” intrattenuta dalla madre con il figlio nascituro nel periodo di gravidanza era stata già riconosciuta a quest’ultima: nei suoi confronti era stato infatti, disposto un importo maggiore rispetto a quello liquidato al padre del bambino.

Dott. ssa Sabrina Caporale

 

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