Il Giudice di Pace di Firenze ha fatto il punto in merito alla notifica delle multe e al termine di 90 giorni previsto fornendo delle precisazioni importanti

Con la sentenza numero 2150/2018, il Giudice di Pace di Firenze ha fornito precisazioni riguardanti la notifica delle multe e la decorrenza dei 90 giorni per la notifica fissati dal codice della strada.

Quest’ultima, infatti, va individuata considerando il tempo necessario alla PA per rintracciare il responsabile dell’infrazione.

Come noto, il verbale con cui viene irrogata una sanzione per violazione del codice della strada, nel caso in cui non sia possibile la contestazione immediata, deve essere notificato al trasgressore nel termine massimo di novanta giorni dall’accertamento.

L’accertamento, però, non è sottoposto a termini predeterminati.

Questo significa che possono porsi dei problemi rispetto all’esatta individuazione della decorrenza iniziale del tempo concesso per la notifica delle multe.

La vicenda

Nella sentenza in commento, si precisa quanto già sancito dalla Corte di cassazione nella sentenza numero 2363/2005. Ovvero che è il giudice che deve determinare il tempo del quale l’amministrazione ha bisogno per verificare l’esistenza dell’infrazione e per individuare il responsabile.

Nel caso di specie, il tempo trascorso tra la data dell’infrazione e la data della notifica delle multe non è stato reputato congruo. Pertanto, vi è stata la vittoria della società sanzionata per eccesso di velocità.

L’infrazione si era verificata in data 11 novembre 2016 e la prima notifica del verbale era avvenuta presso la sede della società il 28 novembre 2016.

Tuttavia, il 1° febbraio 2017 l’atto era stato restituito con esito “destinatario irreperibile / sconosciuto”.

In seguito, la seconda notifica era stata quindi fatta con consegna del plico alle Poste il 27 aprile 2017; il recapito era datato 12 maggio 2017.

In conclusione, in assenza di prove adeguate da parte della P.A. circa la correttezza del procedimento di notifica del verbale, il ricorso proposto avverso lo stesso è stato quindi accolto per inosservanza dei termini di cui all’articolo 201 del codice della strada.

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