Dopo il parere della Commissione giustizia, lo schema di decreto sui nuovi reati procedibili a querela ha subito delle modifiche

Il decreto attuativo della delega attribuita dalla legge numero 103/2017 di riforma del processo penale in materia di revisione della lista dei nuovi reati procedibili a querela è in attesa di tornare al Consiglio dei Ministri.
Qui si attende il via libera definitivo, ma lo schema di decreto è già stato sottoposto al primo dei pareri che lo distanziano dall’approvazione.

Nello specifico, la Commissione giustizia ha approvato in via generale lo schema di decreto sui nuovi reati procedibili a querela. Ponendo però alcune rilevanti condizioni.

Innanzitutto, si è chiesto di sopprimere gli articoli 1, 2, 3, 5 e 10. Poi, di inserire le parole “o quando ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale” dopo le parole “articolo 339” dell’articolo 4, comma 1, lettera b. Infine, di ricomprendere nei nuovi reati procedibili a querela la fattispecie di cui all’articolo 590-bis, comma 1, del codice penale.
Dal momento che dall’altro parere non dovrebbero emergere novità, tutto sembrerebbe pronto per l’approvazione.

Ecco quindi l’elenco dei nuovi reati procedibili a querela, che potrebbe presto estendersi sino a ricomprendere anche le seguenti ipotesi.

  • Minaccia. A meno che la stessa non sia fatta in uno dei modi indicati dall’articolo 339 o ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale.
  • Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche (fattispecie base)
  • Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche (fattispecie base)
  • Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza commesse da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni (fattispecie base)
  • Rivelazione del contenuto di corrispondenza, commessa da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni
  • Salvo che ricorra taluna delle circostanze aggravanti di cui al secondo comma dell’articolo 640 c.p. limitatamente alla commissione del fatto con approfittamento di circostanze di persona anche con riferimento all’età o la circostanza aggravante di cui all’articolo 61, comma 1, numero 7, c.p.
  • Frode informatica. Salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dall’articolo 61, primo comma, numero 5, c.p. limitatamente all’aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all’età, o dall’articolo 61, primo comma, numero 7, c.p.
  • Appropriazione indebita
  • Lesioni personali stradali gravi e gravissime (fattispecie base).

Quanto alle esclusioni, dovrebbero invece restare esclusi dalla riforma del regime di procedibilità i seguenti reati.
Arresto illegale, indebita limitazione di libertà personale, perquisizione e ispezione personali arbitrarie. Ma anche la violazione di domicilio commessa da pubblico ufficiale, l’uccisione o il danneggiamento di animali altrui.
 
 
 
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