Una sentenza ha fornito specifiche sulla obbligazione sussidiaria dei nonni nei confronti dei nipoti e sui casi in cui è inammissibile

Quando i nonni non sono più tenuti a contribuire al mantenimento dei nipoti? La obbligazione sussidiaria dei nonni – in casi di difficoltà economiche da parte della famiglia – viene meno laddove migliorino le condizioni anche di uno solo dei genitori.
Lo ha stabilito dal Tribunale di Lecce nella sentenza n. 941/2017, che ha revocato il decreto che aveva obbligato la nonna al pagamento di 160 euro per il mantenimento dei nipoti alla luce dell’impossibilità economica dei genitori.
Nel caso di specie esaminato dai giudici, la nonna dei piccoli corrispondeva un aiuto economico poiché chiamata a occuparsi del loro sostentamento al posto dei genitori disoccupati. L’obbligazione sussidiaria dei nonni, in casi del genere, è infatti contemplata.
Tuttavia la nonna aveva evidenziato che la coppia, oltre a percepire un’indennità di disoccupazione, riusciva comunque a guadagnare qualcosa tramite lavori saltuari in albergo e pagamenti in nero ottenuti per attività private.
Una situazione che, nonostante le difficoltà, avrebbe consentito ai genitori di provvedere al mantenimento dei figli. Il cambiamento intervenuto nelle condizioni economiche dei coniugi proprio in corso di giudizio, aveva quindi giustificato il venir meno dell’obbligo della nonna di sostenere economicamente i nipoti.
Prontamente sono giunte le lamentele dei genitori, che non sono però state accolte dal Tribunale di Lecce. L’obbligazione sussidiaria dei nonni, in questo caso, non è ammissibile, in quanto sebbene la situazione economica della famiglia risulti comunque non idonea a garantire la piena indipendenza economica, questa, valutata unitamente alle risorse economiche della madre (ovverosia la nonna dei bambini), deve ritenersi sufficiente a consentire il mantenimento della famiglia.
Pertanto, anche se la coppia percepisce redditi sporadici, la nonna non è più tenuta al mantenimento dei nipoti, non rilevando i giudici neppure l’inadempimento totale dell’altro genitore.
Il miglioramento delle condizioni economiche dei genitori, anche quando i redditi percepiti sono di natura sporadica, garantisce secondo i giudici il mantenimento dei figli.
Ne consegue che, nel caso di specie, il decreto va revocato non avendo rilievo l’inadempimento totale dell’altro genitore.
La Corte di Cassazione si è pronunciata in merito diverse volte, precisando che l’obbligazione sussidiaria dei nonni sussiste solo laddove vi sia impossibilità oggettiva di provvedere al mantenimento della prole da parte dei genitori, ovverosia in caso manchi ogni risorsa economica, oppure quando vi sia omissione volontaria da parte di entrambi i genitori o di uno solo di essi e l’altro non abbia la disponibilità di provvedere al mantenimento dei propri figli.
Infine va ricordato che il mantenimento degli ascendenti è – appunto – sussidiario in quanto l’obbligo grava sui genitori in senso primario o integrale. Pertanto, laddove vengano meno le difficoltà dei genitori o di uno solo di loro, i nonni non saranno più tenuti a provvedervi.
 
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