Si versa in ipotesi di notificazione inesistente qualora l’avviso di fissazione dell’udienza camerale sia effettuata presso un avvocato non nominato quale difensore di fiducia dell’imputato

Con ordinanza pronunciata a seguito di udienza camerale, il tribunale di Bari aveva disposto nuovamente la misura coercitiva detentiva degli arresti domiciliari a carico dell’imputato.

Contro la predetta ordinanza ha presentato ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato, deducendo con un unico motivo la violazione della legge processuale per aver il tribunale del capoluogo pugliese deciso sull’appello del pubblico ministero, in assenza dell’unico difensore di fiducia dell’appellato, il quale non aveva neppure ricevuto l’avviso di fissazione della udienza camerale.

Al ricorso erano stati allegati gli atti del processo che dimostravano la nomina del difensore non avvisato, con la contestuale revoca dei difensori precedentemente nominati, atti tutti inseriti nel fascicolo processuale principale e pertanto, conosciuti dal giudice procedente.

Per i giudici della Cassazione, il ricorso è fondato.

Dall’esame dei verbali di udienza camerale, degli avvisi ex art. 127 c.p.p., delle nomine e revoche dei difensori di fiducia era emerso che il tribunale di Bari avesse fissato per due volte – a causa di rinvio – l’udienza camerale, dandone avviso al solo avvocato già revocato; mentre nessun avviso era stato spedito al nuovo ed unico difensore.

I giudici della Seconda Sezione Penale della Cassazione (sentenza n. 35422/2019) hanno perciò ribadito la nullità di ordine generale ed insanabile della invalidità processuale derivante, ai sensi dell’art. 179 c.p.p., dall’omesso avviso dell’udienza all’unico difensore dell’imputato.

Il principio è desumibile da un noto arresto delle Sezioni Unite (Sez. U. n. 119, del 27/10/2004) confermato da altre, più recenti, pronunce della Cassazione (Sez. U., n. 7697, del 24/11/2016; Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015) ove si evince che: “L’avviso di fissazione dell’udienza deve essere effettuato al difensore di fiducia dell’imputato che rivestiva tale qualità all’atto di fissazione dell’udienza e non anche all’avvocato che abbia acquistato successivamente tale veste, in quanto con l’emissione dell’avviso si cristallizza la situazione processuale relativa agli adempimenti di cancelleria”.

La decisione

Nel caso in esame, per i giudici di Piazza Cavour si trattava di una chiara ipotesi di notificazione inesistente, in quanto effettuata presso un avvocato non nominato quale difensore di fiducia. Né tale avviso, notificato a diverso destinatario, avrebbe potuto ritenersi idoneo a determinare comunque una conoscenza effettiva dell’atto in questione, “in quanto se la notificazione è inesistente e dunque l’avviso è omesso, manca a priori l’atto “viziato” da sanare”.

L’ordinanza impugnata è stata perciò annullata senza rinvio, con conseguente trasmissione degli atti al tribunale di Bari per l’ulteriore corso.

La redazione giuridica

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