Confermata la condanna per il legale rappresentante di una società accusato di omesso versamento di ritenute dovute per un importo pari a oltre 160mila euro

In qualità di legale rappresentante di un ditta di costruzioni era stato condannato per il reato di omesso versamento di ritenute dovute o certificate. L’uomo si era visto infliggere, in sede di merito, una pena, sospesa, di due mesi e venti giorni di reclusione. Nello specifico era ritenuto colpevole di non aver versato, relativamente all’anno di imposta 2010, le ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituti. Una cifra pari a 162.746,92 euro.

L’imputato si era quindi rivolto alla Suprema Corte di Cassazione per chiedere l’annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata. Tra gli altri motivi, lamentava che la Corte di appello avesse negato l’applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. Il tutto sulla base di un principio contrario all’orientamento espresso dalla Corte di legittimità nonché alla ratio della norma stessa.

Il giudice a quo, in particolare, aveva dichiarato che “ogniqualvolta una fattispecie di reato preveda una soglia di punibilità, automaticamente deve considerarsi preclusa al giudice di merito la possibilità di applicare la causa di non punibilità ex art. 131 bis c.p.”. Ciò in quanto il legislatore avrebbe già compiuto una valutazione di tenuità della condotta dalla norma prevista, escludendo la punibilità di tutte le condotte al di sotto della soglia determinata e la punibilità di quelle al di sopra.

La Suprema Corte, tuttavia, ha ritenuto il ricorso infondato.

Nella sentenza n. 52974/2018, gli Ermellini chiariscono che non sussiste in astratto un’incompatibilità tra la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto e la presenza di soglie di punibilità all’interno della fattispecie tipica. Anche nel caso in cui, al di sotto della soglia di rilevanza penale, vi sia una fattispecie che integra un illecito amministrativo.

Tuttavia, in base alla stessa giurisprudenza di legittimità, proprio in tema di reati contabili la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è applicabile solo se l’ammontare dell’imposta non corrisposta è di pochissimo superiore a quello fissato dalla soglia di punibilità. Ciò , atteso che l’eventuale tenuità dell’offesa non deve essere valutata con riferimento alla sola eccedenza rispetto alla soglia di punibilità prevista dal legislatore. Deve invece essere considerata in rapporto alla condotta nella sua interezza, avendo dunque riguardo all’ammontare complessivo dell’imposta non versata .

In linea con tali principi, nel caso in esame i giudici di merito avevano ritenuto che l’ omesso versamento di ritenute non potesse essere considerato particolarmente tenue. Da qui la mancata applicazione dell’art. 131 bis c.p.

 

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