Una riflessione dell’avv. Annalisa Bruno sul caso del padre disoccupato e assegno ai figli di mantenimento obbligatorio dopo la recente pronuncia della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi nuovamente sulla spinosa questione riguardante il padre disoccupato e assegno ai figli minori per il loro mantenimento a seguito di separazione dalla moglie.
La sentenza in questione è stata emessa a seguito del ricorso proposto da un uomo che era stato condannato nei precedenti gradi di giudizio ex art. 570 c.p., il quale statuisce: “Chiunque, […] si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da centotre euro a milletrentadue euro. Le dette pene si applicano congiuntamente a chi: -[….] – fa mancare i mezzi di sussistenza  ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti”.
Sicchè il ricorrente ha fondato il proprio ricorso dinanzi alla Suprema Corte sostenendo che il reato non sussiste in quanto manca quanto richiesto dall’articolo sopra citato, ovvero lo stato di indigenza della figlia minore; e invocando altresì a propria difesa lo stato di disoccupazione che lo metteva nelle condizioni di non poter adempiere all’obbligo prescritto.

Le precisazioni della Cassazione

Ma la Cassazione, con la sentenza in esame, ha avallato quanto stabilito dai giudici di merito: “lo stato di disoccupazione, che non scrimina dall’obbligo di contribuzione, a meno che non si provi l’assoluta impossibilità di fare fronte alle obbligazioni attraverso la dimostrazione di una fruttuosa attivazione in tal senso, e l’irrilevanza della verifica di uno stato di indigenza della minore, atteso che lo stato di bisogno è insito in tale condizione, per pacifica giurisprudenza”.
Nella sentenza di cui trattasi la Corte respinge così il ricorso, anche sulla base di argomentazioni che attengono strettamente a questioni di diritto processuale e penale sostanziale, quali la prescrizione del reato ascritto e la permanenza della condotta omissiva; ma a parere di chi scrive la pronuncia è meritevole di attenzione soprattutto per il principio espresso in merito allo stato di disoccupazione del padre.
Tale principio, letto comparativamente con altre pronunce della Cassazione nell’ambito del diritto di famiglia di questo periodo storico, offre una visione dell’evoluzione del costume e del sentire sociale e del diritto che di conseguenza vi si adatta; evoluzione a cui l’indirizzo giurisprudenziale adottato risponde in modo a volte contraddittorio a volte troppo o troppo poco rigoroso, denotando così la fatica di adattarsi velocemente al cambiamento sociale in corso.
 

Avv. Annalisa Bruno
(Foro di Roma)

 
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