Pedone imprudente perde la vita investito da un’autovettura. Il conducente lo avrebbe dovuto prevedere: condanna confermata in Cassazione

Il 24 maggio 2018 la Corte d’Appello di Roma confermava la decisione di condanna a carico di un automobilista, ritenuto responsabile del reato di omicidio colposo (di cui all’art. 589 c.p., comma 2), “perché con imprudenza negligenza ed imperizia, mentre era alla guida della propria autovettura, percorrendo una strada urbana ad una velocità di circa 40-50km, sopraggiungeva ad un incrocio, regolato da luce lampeggiante ove investiva un pedone cagionandone la morte.

Secondo la corte d’appello la condotta dell’imputato era valutabile in termini di violazione delle norme di cui all’art. 141 C.d.S., commi 1, 2, 3 e 4, non avendo opportunamente commisurato la velocità alle caratteristiche ed alle condizioni della strada nonché alle circostanze di tempo e di visibilità, vista l’ora notturna, ed inoltre, non si era conformato alle prescrizioni dell’art. 191 C.d.S., che impone ai conducenti di veicoli di dare la precedenza ai pedoni in transito sugli attraversamenti pedonali.

L’imputato aveva tuttavia, dichiarato che le condizioni di visibilità del pedone in attraversamento erano state alterate dai fari abbaglianti dell’autobus che sopraggiungeva dalla direzione opposta, come rivelato dai filmati della videosorveglianza acquisiti al processo.

Tale circostanza non era stata- a sua detta – opportunamente valorizzata dai giudici di merito; di qui, il ricorso per Cassazione.

La sentenza definitiva di condanna

A pronunciarsi sulla vicenda sono stati i giudici della Quarta Sezione Penale della Cassazione (sentenza n.34406/2019) che tuttavia, hanno respinto il ricorso confermando la decisione impugnata.

Tanto il Tribunale, quanto la corte d’appello avevano ampiamente argomentato in ordine alla circostanza del possibile abbagliamento dell’autista e gli Ermellini ne hanno dato ulteriore conferma.

Ed invero, vale il principio secondo cui “allorquando il conducente di un autoveicolo venga abbagliato dai fari di un altro veicolo, procedente in senso inverso, è tenuto a rallentare – e sinanco a fermarsi – al fine di evitare l’insorgenza di una situazione di pericolo, potendo l’abbagliamento discriminare la condotta solo quando sia improvviso ed imprevedibile (Sez. 4, n. 3240 del 12/12/1990).

Al contrario, in questo caso l’auto e l’autobus incrociante procedevano su strada rettilinea, il che come correttamente rilevato dai giudici del merito, avrebbe consentito all’imputato di – eventualmente – rendersi conto del fatto che il mezzo pubblico che sopraggiungeva aveva attivato i fari abbaglianti e condizionare a siffatta circostanza la propria condotta di guida, rallentando sino ad arrestare la marcia, se siffatto abbagliamento avesse reso difficile l’avvistamento di eventuali ostacoli.

In altre parole, nonostante la velocità non fosse superiore a quella consentita, il conducente avrebbe dovuto ulteriormente moderare l’andatura, vista l’ora notturna e la scarse condizioni di visibilità, essendo la strada priva di illuminazione diversa dall’impianto semaforico, e sottolinea altresì che la condotta della persona offesa non può ritenersi astrattamente imprevedibile.

Il principio di affidamento

Si tratta del c.d. principio di affidamento, definito dalla giurisprudenza di legittimità, che al riguardo ha affermato che “l’utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui purché questo rientri nel limite della prevedibilità; tanto che “l’obbligo di moderare adeguatamente la velocità, in relazione alle caratteristiche del veicolo ed alle condizioni ambientali, va inteso nel senso che il conducente deve essere in grado di padroneggiare il veicolo in ogni situazione (Sez. 4, n. 25552 del 27/04/2017 ).

Ciò che rilevava nel caso in esame, era infatti la ragionevole prevedibilità della condotta della vittima, ma anche la possibilità di porre in essere la manovra di emergenza necessaria ad evitare l’evento, dovuto al comportamento imprudente o negligente altrui, così come alla violazione delle norme di circolazione da parte della vittima o di terzi.

Ebbene, non poteva certo dubitarsi che fra gli ostacoli prevedibili vi fosse un pedone che in ora notturna, in zona priva di adeguata illuminazione, attraversasse la strada, peraltro sulle strisce pedonali, in incrocio regolato dal solo semaforo lampeggiante.

La sentenza è stata perciò, confermata a dichiarato inammissibile il ricorso dell’imputato.

La redazione giuridica

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