Per la Cassazione, quando il comportamento del pedone rende oggettivamente impossibile avvistarlo ed evitarlo, deve essere esclusa la responsabilità del conducente

La Corte di Cassazione, con una recente pronuncia dello scorso 22 febbraio (sentenza n. 4551/2017) , ha rigettato la richiesta di risarcimento danni avanzata dai parenti di una vittima investita mentre attraversava la strada sulle strisce. Gli Ermellini hanno così ribadito un cambiamento nell’orientamento giurisprudenziale di legittimità che voleva il conducente del veicolo sempre e comunque responsabile del danno occorso al pedone in caso di investimento.
Già con la sentenza n. 39474/2016 gli Ermellini avevano riconosciuto la determinante della colpa del pedone per comportamenti improvvisi e imprevisti. Nel caso in esame, invece, la Suprema Corte ha stabilito che, quando il comportamento del pedone rende oggettivamente impossibile avvistarlo ed evitarlo, deve essere esclusa la responsabilità del conducente.
La vicenda è quella relativa a un sinistro che aveva coinvolto, con conseguenze mortali, una donna che, in condizioni meteorologiche avverse e con scarsa visibilità stradale, aveva attraversato la carreggiata correndo. La vittima in particolare, si era immessa repentinamente, sia pure nell’area di attraversamento pedonale, nel flusso dei veicoli marcianti alla velocità imposta dalla legge ed era stata investita da un furgone che, sebbene stesse rispettando tutte le norme della circolazione stradale e quelle di comune prudenza e diligenza, non era riuscito compiere alcuna manovra per evitarla.
I familiari della donna erano quindi ricorsi alle aule di giustizia per ottenere il risarcimento del danno, sostenendo che il conducente del furgone dovesse essere ritenuto, almeno in parte, responsabile dell’incidente. Ma i Giudici del Palazzaccio hanno respinto la pretesa risarcitoria riconoscendo che il conducente non avesse alcuna responsabilità non avendo avuto il tempo materiale per una manovra salvifica a causa del comportamento improvviso e imprevedibile del pedone.
La Cassazione, inoltre, ha anche precisato che in questi casi il conducente del veicolo, sul quale grava la presunzione di responsabilità di cui all’art. 2054 codice civile, non è tenuto necessariamente a offrire la prova liberatoria dell’assenza di colpa “in modo diretto, cioè dimostrando di avere tenuto un comportamento esente da colpa e perfettamente conforme alle regole del codice della strada, ma può risultare anche dall’accertamento che il comportamento della vittima sia stato il fattore causale esclusivo dell’evento dannoso, comunque non evitabile da parte del conducente”.
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