Integra il reato di “indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato” e non quello di “truffa” l’indebita percezione della pensione di pertinenza di soggetto deceduto

Con la sentenza n. 55525 del 13 dicembre 2017 la Corte di Cassazione si è espressa su una vicenda interessante che ha riguardato l’Inps: cosa accade in caso di pensione percepita dal figlio di un uomo già deceduto?

Ebbene, per i giudici, appropriarsi della pensione del genitore deceduto integra il reato di “indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato” e non quello di “truffa”.

La vicenda

Nel caso di specie, la Corte d’appello di Roma aveva condannato un soggetto per il reato di “truffa aggravata” (art. 640 bis c.p.) in danno dell’INPS.

L’uomo era stato condannato poiché si sarebbe fatto accreditare, sul proprio conto corrente, la pensione del proprio padre ormai defunto. La pensione percepita dal figlio non gli sarebbe dunque spettata.

Il condannato, però, ritenendo la decisione ingiusta, aveva deciso di fare ricorso in Cassazione.

A suo avviso, la condanna era stata comminata ingiustamente poiché non era stata raggiunta la prova del “profitto personale” del ricorrente stesso.

Il soggetto evidenziava che era stato ritenuto penalmente responsabile “in relazione all’accredito sul conto corrente del defunto padre dei ratei pensionistici in epoca successiva al decesso”.

Il tutto, però, senza considerare che non risultava acquisita alcuna prova che egli “avesse la materiale disponibilità del bancomat, utilizzato per il prelievo delle somma accreditate sul conto”.

Secondo l’uomo, inoltre, la condotta oggetto di contestazione si sostanziava nell’omessa comunicazione all’INPS del decesso del genitore. Una condotta “ritenuta idonea ad integrare l’artifizio e raggiro postulato dalla norma incriminatrice pur in assenza di un positivo comportamento fraudolento”.

La Cassazione, nel caso di specie, ha precisato che integra il reato di “indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato” (art. 316 ter c.p.) e non quello di truffa aggravata (art. 640 bis c.p.) “l’indebita percezione della pensione di pertinenza di soggetto deceduto, conseguita dal cointestatario del medesimo conto corrente su cui confluivano i ratei della pensione, che ometta di comunicare all’Ente previdenziale il decesso del pensionato”.

In particolare gli Ermellini ricordano che ciò che rileva ai fini della distinzione delle due fattispecie, è “l’elemento costituito dalla induzione in errore”, assente nel reato di cui all’art. 316 ter c.p. e presente, invece, in quello di cui all’art. 640 bis c.p.

Per questi motivi, il caso di specie doveva essere ricondotto alla fattispecie della “indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato”.

E questo alla luce della assenza di un comportamento fraudolento in capo all’imputato.

Il soggetto aveva semplicemente omesso di comunicare all’INPS il decesso del padre, titolare della pensione, così continuando a percepirla indebitamente.

Pertanto, la Cassazione ha riqualificato il reato addebitato all’imputato in “indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato”. E’ stata così annullata la sentenza impugnata, stante l’intervenuta prescrizione del reato stesso.

 

Hai avuto un problema simile? Scrivi per una consulenza gratuita a redazione@responsabilecivile.it o scrivi un sms, anche vocale, al numero WhatsApp 3927945623

 

Leggi anche:

LAVORARE DOPO LA PENSIONE: ECCO TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui