L’ex moglie che percepisce il sussidio di assistenza da parte del comune di residenza, ma che al tempo stesso convive con un altro uomo, perde il diritto all’assegno di divorzio a carico dell’ex coniuge

Lo ha affermato, in una recente pronuncia la Corte di Cassazione (ord. n. 406/201) nella quale ha ribadito il seguente principio di diritto: con l’instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorché di fatto, l’ex coniuge perde definitivamente il diritto alla riconoscibilità dell’assegno di divorzio a carico dell’altro coniuge, sicché il relativo diritto resta definitivamente escluso.

La Corte di Appello di Torino, con propria sentenza, aveva accolto il gravame proposto da un coniuge divorziato avverso la sentenza impugnata, che gli aveva imposto di corrispondere alla ex moglie l’assegno divorzile di euro 400,00 mensili, non più dovuto in considerazione del fatto che quest’ultima conviveva con un altro uomo. Tale circostanza era emersa dalla testimonianza resa da un investigatore privato, il quale aveva riferito fatti che dimostravano la convivenza stabile e duratura.

La donna proponeva così ricorso per Cassazione, denunciando con un unico motivo l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, nonché l’erronea valutazione delle risultanze istruttorie, tra le quali il fatto che elle beneficiava di un contributo di assistenza dal Comune di residenza, che dimostrava indirettamente l’insussistenza della stabile convivenza col suo nuovo compagno.

Il giudizio della Cassazione

La questione al vaglio della Suprema Corte di Cassazione è la seguente: può la circostanza di fatto derivante dalla percezione da parte della ex moglie di un contributo di assistenza erogato dal Comune di residenza nei suoi confronti giustificare l’obbligo di versamento in capo all’ex coniuge dell’assegno divorzile, sebbene ella conviva con un altro uomo?

Secondo i giudici della Cassazione la Corte di merito, ha fatto corretta applicazione dei principi esistenti in materia, secondo cui l’instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorché di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell’assegno divorzile a carico dell’altro coniuge, sicché il relativo diritto resta definitivamente escluso (Cass. n. 6855/2015; n. 2466/2016).

La redazione giuridica

 

Leggi anche:

VOLONTA’ DEL FIGLIO E DIVORZIO: IL PUNTO DEL TRIBUNALE DI FIRENZE

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui