Una manovra approvata in via definitiva dal Senato detta le nuove regole in materia di pignoramenti immobiliari da parte del fisco

Cattive notizie per chi si trova a rischio di pignoramenti immobiliari. Una semplificazione stabilita dalla manovra correttiva di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50” ha ricevuto il via libera del Senato ed è ora legge.
Tale manovra semplifica in modo netto i pignoramenti immobiliari da parte del fisco, quando è quest’ultimo a essere creditore: in questa circostanza, sarà più facile per l’agente della riscossione procedere al pignoramento della casa del debitore.
Ciò comporta che i limiti per i pignoramenti immobiliari saranno più elastici; questo secondo quanto stabilito dall’art. 8 della manovra che va a modificare il regime previgente che consentiva il pignoramento solo laddove il bene posseduto dal debitore superasse i 120mila euro.
Con la nuova legge, che interviene sull’articolo 76, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, la manovra stabilisce che il limite dei 120mila euro si calcolerà non più sul singolo bene del contribuente, bensì sulla totalità dei beni a lui intestati.
Una differenza non da poco, se consideriamo che va a colpire la totalità dei beni che potrebbero essere soggetti a pignoramenti immobiliari. In questo modo sarà molto più semplice raggiungere il tetto dei 120mila euro, precedentemente limitato a un solo bene.
Rimane, tuttavia, la non pignorabilità della prima casa, purché si tratti dell’unico immobile di proprietà del debitore, adibito a uso abitativo e nel quale egli risieda anagraficamente.
Quanto alle abitazioni di lusso, vanno escluse quelle aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969 e comunque i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 (ville) e A/9 (castelli).
Secondo la legge, inoltre, è vietato iscrivere ipoteca sull’immobile del debitore se il debito a ruolo è inferiore a 20mila euro, che è invece consentita se il debito supera tale cifra anche se si tratta dell’unico immobile del debitore.
Per procedere, dunque, all’espropriazione quando consentita, è necessario che questa sia preceduta dal decorso di sei mesi dall’iscrizione dell’ipoteca senza che il debito sia stato estinto.
Per quel che concerne i pignoramenti immobiliari che riguardano l’abitazione non principale, invece, l’agente della riscossione potrà procedere se il debito complessivamente affidatogli sia maggiore di 120mila euro e il valore catastale degli immobili posseduti dal debitore sia pari ad almeno 120mila euro.
 
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