Già dal 2005 è prevista la possibilità di pignoramento diretto del conto corrente, ma dal 1 luglio qualcosa cambia, ecco cosa

Dal 1 luglio 2017 partirà il pignoramento diretto del conto corrente per le procedure di recupero crediti in presenza di debiti fiscali o cartelle esattoriali, perché in quello stesso giorno entra in azione l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, in sostituzione di Equitalia.
La possibilità di effettuare un pignoramento diretto del conto corrente per chi ha debiti fiscali o una cartella esattoriale viene facilitata dall’ausilio della banca dati dell’anagrafe tributaria, messa a disposizione dell’Agenzia delle entrate, insieme alla banca dati Inps.
Di fronte alla prospettiva di un inasprimento del rapporto tra contribuente e Agenzia delle Entrate-Riscossione che in questi giorni sta facendo molto discutere l’opinione pubblica, Equitalia si è espressa per fare delle precisazioni.
L’uscente agenzia di riscossione ha sottolineato che la possibilità di pignorare il conto corrente dei debitori non è una novità di quest’anno, in quanto essa è in vigore già dal 2005, anno in cui il nostro ordinamento si è dotato di norme che regolamentano le procedure di pignoramento diretto.
“Già da dodici anni”, precisa Equitalia, “l’intervento dell’Autorità giudiziaria nei pignoramenti è eventuale laddove il terzo pignorato o il contribuente stesso abbiano elementi validi per contestare l’azione dell’Agente della riscossione”. Il tutto, continua l’azienda, al fine di “poter migliorare l’attività di riscossione, che non si muoverà più ‘a fari spenti’ ”.
Qual è quindi la differenza rispetto a prima?
Il cambiamento fondamentale risiede nell’ausilio delle banche dati, che incoraggerà senza dubbio il pignoramento diretto in sede di riscossione e, secondo Confedercontribuenti, avverrà in maniera sbilanciata rispetto alle possibilità lasciate ai comuni cittadini. “Per il Fisco è differente: quando siamo di fronte ad una cartella esattoriale la procedura cambia”, dichiara, “e si può prescindere dal passaggio dinanzi al giudice visto che la cartella di pagamento è in sé già un atto esecutivo al pari dell’atto di precetto e pertanto si può procedere al pignoramento, se passati 60 giorni dalla notifica, la cartella esattoriale non è stata pagata”.

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