Nel caso esaminato, tuttavia, la Cassazione ha ritenuto applicabile all’autore del reato di porto di armi ingiustificato, la particolare tenuità del fatto 

Era stato condannato dal Tribunale di Asti per il reato di ‘ porto di armi od oggetti atti ad offendere ’, disciplinato dall’art. 4 legge n. 110/1975.  Più specificamente “aveva portato fuori dalla propria abitazione, senza giustificato motivo, un coltello con blocco lama in acciaio” della lunghezza complessiva di 18 centimetri. La pena disposta dal giudice consisteva in un’ammenda pari a € 800, con esecuzione sospesa.

L’uomo aveva impugnato la sentenza davanti alla Suprema Corte di Cassazione. A suo dire l’arma era stata rinvenuta nel vano portaoggetti di un’automobile di proprietà del cognato, che aveva ricevuto in prestito il giorno prima. Non sarebbe stato sufficiente, dunque, per affermarne la responsabilità penale, invocare la circostanza che il porto dell’arma era avvenuto per semplice distrazione; né tantomeno che avrebbe dovuto verificare il contenuto dell’auto prima di prenderla in consegna.

Il ricorrente, inoltre, invocava la mancata applicazione da parte del Tribunale della  “particolare tenuità del fatto”, causa di non punibilità prevista dall’art. 131 bis c.p.

La Cassazione, con sentenza n. 6974/2018, ha ritenuto di aderire parzialmente alle argomentazioni proposte, annullando la sentenza impugnata.

Gli Ermellini da un lato hanno ritenuto giusta la valutazione del Tribunale rispetto all’integrazione del reato. L’illecito si configura ed è punibile anche laddove manchi l’elemento intenzionale,  “essendo, invece, sufficiente che la condotta sia stata posta in essere per negligenza”.

Tuttavia, secondo i Giudici del Palazzaccio, il Collegio avrebbe dovuto applicare la causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis c.p., espressamente richiesta dall’imputato. Il fatto addebitato al ricorrente, “sebbene non inoffensivo”, presentava i caratteri della “particolare tenuità”. Si era trattato, infatti, di un “comportamento non abituale e di modesta entità”, posto in essere da soggetto incensurato.

 

Hai vissuto un’esperienza simile? Scrivi per una consulenza gratuita a redazione@responsabilecivile.it o scrivi un sms, anche vocale, al numero WhatsApp 3927945623

 

 

Leggi anche:

PARCHEGGI, LEGITTIME LE TARIFFE DIFFERENZIATE IN BASE AL REDDITO

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui