Nella pronuncia in commento i giudici della Suprema Corte d Cassazione insistono sul concetto di intersezione su strada urbana a scorrimento e sulla legittimità degli apparecchi di rilevamento della velocità a postazione fissa ivi presenti

La vicenda

Aveva proposto opposizione contro il verbale di accertamento di infrazione del codice della strada, elevato nei suoi confronti, per superamento del limite di velocità e rilevato da un impianto autovelox in postazione fissa.
In primo grado l’opposizione era stata accolta; il Giudice di Pace adito aveva infatti, ritenuto non sufficientemente indicato il luogo della violazione.
Diversamente in appello, il Tribunale di Firenze aveva confermato il verbale ritenendo che l’indicazione di via e numero civico fossero di per sé sufficienti sia ad individuare il punto della violazione, sia la direzione di marcia del veicolo (grazie al riferimento ai numeri civici pari e dispari); che non era necessaria la taratura dello strumento di rilevazione della velocità ai sensi della Legge n. 273/91; e che l’autovelox era segnalato da apposito segnale di avviso.
Ma per il ricorrente il tratto di strada ove era posizionato l’autovelox non era classificabile come “strada urbana di scorrimento ai sensi dell’art. 2, comma 3 CdS e pertanto, lungo detto viale non avrebbe potuto essere installata la postazione fissa per la rilevazione della velocità.
In particolare, detto viale era contraddistinto da una serie di intersezioni a raso non regolate da semafori.
Contestava, perciò, la decisione del giudice di secondo grado a detta del quale la classificazione della strada come “strada urbana di scorrimento” costituisce espressione di discrezionalità tecnica della PA e non è sindacabile dal giudice, il quale al massimo può disapplicare il provvedimento in presenza di un vizio di legittimità, ma non sostituirsi alla valutazione discrezionale della amministrazione.
E, in ogni caso il viale in questione doveva ritenersi compreso nell’elenco prefettizio delle strade urbane di scorrimento perché a due corsie per ogni senso di marcia, separate da spartitraffico, con banchina e marciapiedi ed intersezioni a raso regolate da semafori. In particolare, secondo il Tribunale fiorentino nel concetto di “intersezioni” devono ricomprendersi non solo le semplici immissioni nello stesso senso di marcia, ma anche gli incroci che permettono di immettersi da una via laterale in ambedue i sensi di marcia della via principale.

Le strade urbane a scorrimento

Il quadro normativo di riferimento è rappresentato dall’art. 4 del D.L. n. 121/2002 il quale prevede che sulle autostrade, sulle strade extraurbane principali e sulle altre strade, o tratti di essere (di cui all’art. 2 comma 2, lett. c) e d) del CdS, da individuare con apposito decreto del prefetto), possano essere impiegati ed installati dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati a rilevamento a distanza delle violazioni delle norme del Codice della Strada.
A tal proposito l’art. 2, lett d) si riferisce alle “strade urbane di scorrimento” ossia le “strade a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate”.
Ebbene, nel caso in esame il giudice dell’appello aveva errato nel ritenere che vi è intersezione soltanto quando vi sia un incrocio “in cui i veicoli attraversano la strada che incrociano in parte o per intero. In parte quando possono prendere la corsia sul lato opposto a quello da cui si inseriscono, per intero quando la strada di provenienza proseguo dopo l’incrocio”.
In effetti, il codice della strada definisce l’intersezione a raso o a livello, come “l’area comune a più strade, organizzata in modo da consentire lo smistamento delle correnti di traffico dall’una all’altra di esse”. Ne consegue che non soltanto l’attraversamento, ma anche l’intersezione a “T” o ad “Y” e la semplice confluenza costituiscono “intersezioni” secondo la definizione del codice della strada.

La decisione

Ad ogni modo, tale errore di valutazione è – per i giudici della Cassazione – irrilevante ai fini della decisione. Ciò in quanto la presenza di intersezioni non semaforizzare tra strade laterali e controviale del viale principale non ha alcun effetto sulla legittimità dell’installazione dell’autovelox, posto che esso interessa solo il viale centrale e non anche i controviali.
Peraltro, nel caso in esame, non sussisteva neppure alcuna incertezza sulla individuazione della porzione interessata al controllo automatico delle infrazioni del codice della strada.
Per tutti questi motivi, il ricorso del conducente multato è stato rigetto e affermato il seguente principio di diritto: “Per intersezione si intende qualsiasi incrocio, confluenza o attraversamento tra due o più strade contraddistinto dall’esistenza di un’area comune alle medesime, indipendente dalla provenienza e dalla direzione delle varie direttrici di traffico insistenti sulle predette strade. Ai fini della legittimità dell’installazione di apparati di rilevamento automatico delle infrazioni al Codice della Strada sulle strade urbane a scorrimento, o tratti di esse, individuati da apposito provvedimento prefettizio, non rilevano eventuali intersezioni non semaforizzate interessanti il solo controviale, a condizione che l’apparato automatico interessi soltanto la sede centrale del viale di scorrimento”.

La redazione giuridica

 
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