Uno studio del CNF fa luce in merito all’obbligo del preventivo scritto per gli avvocati. Sembrerebbe infatti necessaria una semplice comunicazione da dare ai clienti.

Si è parlato molto dell’obbligo di preventivo scritto per gli avvocati, ma adesso, uno studio del CNF sembra fornire una diversa versione sulla questione.

Secondo il CNF, infatti, per gli avvocati non vige un vero e proprio obbligo di preventivo scritto.

Si tratterebbe, in realtà, di un obbligo a comunicare per iscritto ai propri clienti il prevedibile costo della prestazione distinguendo tra oneri, spese e compenso professionale.

La differenza potrebbe sembrare minima, ma in realtà non lo è.

Ciò in quanto incide sul momento in cui è necessario fornire al cliente le predette informazioni.

Secondo lo studio del Consiglio Nazionale Forense, infatti, dalla circostanza che la lettera della legge dispone che la comunicazione scritta vada effettuata “a colui che conferisce l’incarico” deve farsi discendere che tale comunicazione debba essere successiva all’accettazione dell’incarico. Dunque, non precedente, come accade invece in caso di preventivo.

È comunque possibile che l’accettazione dell’incarico e la comunicazione siano contestuali.

In questo caso, le parti stipuleranno per iscritto l’intero assetto del rapporto di patrocinio. Inoltre, dovranno inserire nel relativo contratto anche la comunicazione del prevedibile costo delle prestazioni.

Su tale questione, il Consiglio nazionale forense ha anche fornito delle precisazioni.

Il mancato adempimento dell’obbligo di comunicazione scritta o la mancanza di accordo sul compenso determina, infatti, l’applicazione dei parametri per la definizione del costo della prestazione.

Pertanto, può comportare l’irrogazione di sanzioni disciplinari.

Tuttavia, è bene ricordare che tali sanzioni non provocano mai la nullità dell’accordo e la conseguente inefficacia del contratto d’opera professionale.

Nello studio del Consiglio Nazionale Forense si mette in luce un ulteriore aspetto.

Quello secondo cui la circostanza che il compenso pattuito può essere soggetto a oscillazioni derivanti, ad esempio, da evoluzioni impreviste della vicenda processuale.

Oppure, variazioni connesse alle peculiari caratteristiche che può assumere la prestazione professionale dell’avvocato.

Ne consegue che nella comunicazione vanno inserite opportune clausole.

Queste saranno volte a segnalare la possibilità che il compenso e le spese varino in aumento, fatti salvi la tempestiva informazione al cliente e il suo consenso.

A questo proposito, il CNF fornisce un esempio di simili clausole, come quello che segue.

“Come già rappresentato all’atto di rendere noto il livello della complessità dell’incarico e dell’indicazione di tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico stesso, si ribadisce che, attesa la natura della prestazione oggetto del mandato, costi e/ compensi potranno subire delle variazioni in aumento qualora dovessero rendersi opportune attività ulteriori e/o adempimenti più complessi (rispetto a quanto inizialmente previsto in modo indicativo) e che del realizzarsi di tale eventualità verrà in ogni caso dato tempestivo avviso”.

 

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