Una sentenza del Tribunale di Reggio Emilia si è espressa in merito a processo civile e presenza delle parti alla mediazione

Il Tribunale di Reggio Emilia, con la sentenza n. 682/2017 si è espresso in merito a processo civile e presenza delle parti alla mediazione precisando che, qualora le parti non compaiano personalmente davanti al mediatore, scatta l’improcedibilità della domanda.
Ciò accade anche quando le parti, onerate per legge, non si avvalgano nemmeno di un delegato diverso dal difensore.
La pronuncia del Tribunale di Reggio Emilia su processo civile e presenza delle parti alla mediazione si inserisce nel solco tracciato dalla giurisprudenza, in particolare dalle ordinanze del Tribunale di Firenze del 2014.
Nel caso di specie, il giudice aveva ordinato alle parti, a seguito della prima udienza, di attivarsi per esperire procedimento di mediazione.
Questo in quanto la causa, che verteva su contratti bancari, rientrava tra le materie per le quali questa rappresenta condizione di procedibilità.
Tuttavia, all’udienza di rinvio il giudice ha verificato come la mediazione si fosse conclusa con esito negativo e che, davanti al mediatore, avessero partecipato i soli difensori e non le parti personalmente, né un loro delegato.
Ebbene, riguardo a processo civile e presenza delle parti alla mediazione è importante sottolineare come, l’assenza delle stesse possa far scattare l’improcedibilità della domanda. Nel solco della giurisprudenza di merito, il giudice ritiene che le disposizioni ex art. 8 del d.lgs. 28/2010 vadano lette alla luce del contesto europeo nel quale si collocano (in particolare direttiva comunitaria 2008/52/CE).
Difatti, si ritiene assolta la condizione di procedibilità soltanto in caso di comparsa personale della parte o di delegato di questa, diverso dal difensore, e non solo dalla presenza degli avvocati.
Questo perché, come sottolinea il Tribunale richiamandosi alla sentenza del 28/7/2016 del Tribunale di Ferrara, è la natura stessa della mediazione che richiede che all’incontro del mediatore siano presenti anche e soprattutto le parti personalmente.

L’istituto della mediazione, infatti, è finalizzato a riattivare la comunicazione tra i litiganti al fine di renderli in grado di verificare la possibilità di una soluzione concordata del conflitto.

E, questo, implica necessariamente una interazione immediata tra le parti di fronte al mediatore.
Per tale ragione, se le parti non hanno esperito la mediazione disposta dal magistrato, il giudice deve dichiarare l’improcedibilità dell’opposizione a decreto ingiuntivo.
Tale improcedibilità concerne non la domanda monitoria, ma l’opposizione stessa a causa dell’inattività delle parti che dà luogo all’estinzione del processo.
Questa, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, produce gli stessi effetti dell’estinzione del giudizio di impugnazione facendo acquisire in tal modo al decreto ingiuntivo opposto l’incontrovertibilità tipica del giudicato.
Nel caso di specie esaminato dai giudici, la parte opponente tenuta ex lege ad attivare il procedimento di mediazione non ha assolto validamente al proprio onere di presenziare all’incontro fissato davanti al mediatore personalmente o per il tramite di un delegato diverso dal difensore.

Pertanto, tale comportamento va sanzionato con l’improcedibilità.

Quanto all’altra parte, poiché anche questa è comparsa solo a mezzo del proprio legale, per i giudici ricorrono i presupposti per adottare ex art. 8, comma 4 bis, del d.lgs 28/2010 una pronuncia di condanna della stessa, costituitasi in giudizio, al versamento dell’entrata del bianco dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
 
 
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