La Corte di Cassazione fa il punto in merito alle responsabilità del proprietario di un cane laddove si verifichino danni ad altri

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 28652/2017, ha fornito alcune interessanti precisazioni in tema di responsabilità del proprietario di un cane per i danni cagionati da quest’ultimo.

La vicenda

Nel caso di specie, la Corte d’appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva confermato la responsabilità di due proprietari di un cane e della nonna di un bimbo, per l’incidente occorso al bimbo stesso.

Il piccolo, infatti, era stato azzannato dal cane – un pastore tedesco – perdendo la vista da un occhio.

Il Tribunale di primo grado, aveva accertato la pari responsabilità dei proprietari del cane e della nonna. Quest’ultima aveva messo a terra il bimbo, prima che lo stesso venisse azzannato.

Tutti e tre sono stati condannati al risarcimento dei danni nei confronti dei genitori del minore.

La Corte d’appello di Firenze, tuttavia, aveva modificato il riparto di responsabilità, riducendo dal 50% al 20% la misura della responsabilità della nonna.

Questo in quanto la comproprietaria del cane non l’aveva preavvertita del pericolo.

Ritenendo la decisione ingiusta, i proprietari del cane avevano deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione.

Secondo i ricorrenti, infatti, la Corte d’appello non avrebbe dato corretta applicazione all’art. 2052 c.c..

Vale a dire che non avrebbe tenuto conto “dell’effetto interruttivo del rapporto causale tra il fatto dell’animale ed il danno, da attribuire alla omessa vigilanza della nonna sul nipotino”.

Non solo. A loro avviso, era stato tale comportamento omissivo della nonna a determinare l’interruzione del nesso di causalità. Dato che fa superare, pertanto, la presunzione di responsabilità in capo ai proprietari del cane.

La Corte di Cassazione, però, ha rigettato il ricorso.

In base agli accertamenti effettuati in corso di causa, era emersa la mancanza di una copertura assicurativa dei proprietari del cane.

Questo elemento aveva contribuito nel far maturare al giudice il convincimento “della prevalente responsabilità dei medesimi nella produzione del danno”.

Inoltre, ai sensi dell’art. 2052 c.c., la responsabilità del proprietario del cane è presunta “fondata non sulla colpa ma sul rapporto di fatto con l’animale”.

Ne consegue pertanto che il proprietario del cane “risponde in ogni caso e in toto per i danni cagionati al terzo, a meno che non dia la prova del fortuito”.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto dai proprietari del cane, confermando integralmente la sentenza impugnata e condannando i ricorrenti anche al pagamento delle spese processuali.

 

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