Condannato in primo grado per il reato di violenza sessuale nei confronti di una ragazza, all’epoca dei fatti minore di anni 14, consistito in rapporti sessuali completi consumati tra l’ottobre e il dicembre del 2005

In appello, la condanna veniva confermata, tuttavia la corte territoriale rideterminava la pena, facendo applicazione dell’attenuante di cui all’art. 609-quater, quarto comma, cod. pen.
Cosicché la vicenda giungeva dinanzi ai giudici della Cassazione su ricorso presentato dall’imputato il quale insisteva per l’assoluzione vista la mancanza del dolo richiesto dalla norma incriminatrice. Egli dichiarava, infatti, di essere stato ingannato sull’età della ragazza e che tutti i rapporti erano stati consensuali.

Ma il ricorso non è stato accolto.

Già il primo Giudice aveva dimostrato come le dichiarazioni dell’imputato, lungi dal giustificare un’ipotesi assolutoria, avevano finito per suffragare la sua responsabilità.
Tali conclusioni sono state condivise dalla Corte territoriale e confermate dai giudici della Cassazione.
E’ da tempo stato affermato che l’ignoranza o il dubbio dell’età della persona offesa scriminano solo se diligentemente valutati dall’imputato, ciò che nella specie non era avvenuto come accertato dai Giudici di merito con motivazione non manifestamente illogica o contraddittoria.
Il principio è stato di recente ribadito dalla Terza Sezione Penale della Cassazione con la sentenza n. 29640/2019 che ha affermato che ”In tema di rapporti sessuali con un minore degli anni quattordici, l’ignoranza sull’età esonera da responsabilità penale solo se vi sia stata diligenza nei dovuti accertamenti e elementi univoci indichino che il minorenne sia invece maggiorenne: non sono invece sufficienti le sole rassicurazioni verbali circa l’età fornite dal minore né elementi quali la presenza nel soggetto di tratti fisici di sviluppo tipici di maggiorenni o rassicurazioni verbali circa l’età, provenienti anche da terzi, nemmeno se contemporaneamente sussistenti.
Il fatto tipico scusante previsto in relazione all’ignoranza inevitabile circa l’età della persona offesa – dalla citata disposizione come da quella, di identico tenore, di cui all’art. 602-quater cod. pen. – è invece configurabile solo se emerga che nessun rimprovero, neppure di semplice leggerezza, possa essere rivolto all’agente, per avere egli fatto tutto il possibile al fine di uniformarsi ai suoi doveri di attenzione, di conoscenza, di informazione e di controllo, attenendosi a uno standard di diligenza direttamente proporzionale alla rilevanza dell’interesse per il libero sviluppo psicofisico dei minori (Sez. 3, n. 3651 del 10/12/2013).
Per tali motivi la decisione impugnata è stata confermata in via definitiva.

La redazione giuridica

 
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