Reato di minaccia, integrato anche se la vittima non si sente intimidita

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Ai fini dell’integrazione del reato di minaccia è sufficiente che la condotta sia potenzialmente idonea a incidere sulla libertà morale della vittima

L’integrazione del reato di minaccia non necessita che il soggetto passivo si sia sentito effettivamente intimidito. E’ sufficiente che la condotta sia potenzialmente idonea a incidere sulla libertà morale della vittima.

Lo ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 5454/2018. I Giudici di Piazza Cavour si sono pronunciati sul ricorso presentato contro la sentenza di assoluzione di due imputati dal reato di ‘minacce’.

Secondo il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Salerno, infatti, la decisione del Giudice di secondo grado era da ritenersi errata.

Questi, infatti, aveva assolto gli imputati in quanto “la persona offesa aveva dichiarato che la minaccia proferita non la aveva intimorita”.

Per il ricorrente, invece, ai fini della configurabilità del reato ex art. 612 c.p. è sufficiente che “il male prospettato possa incutere timore nel destinatario”. Tale valutazione risponde a “un criterio di medianità riecheggiante le reazioni della donna e dell’uomo comune e la lesione della sfera di libertà morale”.

La Corte di Cassazione ha ritenuto di aderire alle argomentazioni proposte. Gli Ermellini hanno accolto il ricorso in quanto fondato, rinviando la causa al Giudice di pace per un nuovo esame.

I Giudici del Palazzaccio hanno osservato come il giudice a quo avesse fondato la sentenza di assoluzione solamente sul fatto che la vittima aveva detto agli imputati “non mi fate paura”.

La Cassazione ha chiarito che “nel reato di minaccia elemento essenziale è la limitazione della libertà psichica”. Questa avviene mediante “la prospettazione del pericolo che un male ingiusto possa essere cagionato dall’autore alla vittima”; non è necessario che in quest’ultima si verifichi concretamente uno stato di intimidazione.

 

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