La riforma del fallimento introduce delle importanti novità per chi acquista immobili sulla carta, prevedendo nuove tutele

Con il voto favorevole dell’11 ottobre 2017, il Senato ha dato il via, mediante delega, alla riforma del fallimento.
Questo porta con sé numerosi cambiamenti, che riguardano chi acquista immobili sulla carta.
Nuove tutele, infatti, sono state introdotte.
Chi acquista immobili sulla carta, grazie alla riforma del fallimento, potrà farlo con maggiore serenità.

Con la riforma appena approvata, infatti, il compito di tutelare i diritti patrimoniali degli acquirenti di case ancora da costruire viene affidato al Governo.

Quest’ultimo, avrà il compito di stabilire prima di tutto l’obbligo di stipulare per atto pubblico o scrittura privata autenticata l’atto o il contratto che ha come finalità il trasferimento non immediato della proprietà, o di altro diritto reale di godimento sull’immobile da realizzare, sia qualsiasi altro atto con le medesime finalità.
Il Governo dovrà stabilire l’obbligo di stipulare per atto pubblico o per scrittura privata autenticata sia l’atto o il contratto che ha come finalità il trasferimento non immediato della proprietà o di un altro diritto reale di godimento su un immobile da costruire, sia qualsiasi altro atto che ha le stesse finalità.
Con le nuove misure introdotte dalla riforma del fallimento, ci si è posti un obiettivo ben preciso.

Questo, esplicitato dalla stessa riforma, è quello di garantire che sia il notaio a compiere il controllo di legalità su due adempimenti.

Quello dell’obbligo di stipulare la fidejussione e quello di rilascio della polizza assicurativa indennitaria.
Inoltre, nello stabilire delle specifiche garanzie per chi acquista immobili da costruire, il Governo dovrà anche occuparsi del caso in cui non venga adempiuto il predetto obbligo assicurativo.
Nel caso in cui tale ipotesi si dovesse verificare, infatti, il contratto sarà viziato da nullità relativa.
Nullità che può essere fatta valere unicamente dall’acquirente.
Infine, nella riforma del fallimento si precisa che l’assicurazione richiesta dalla legge è un’assicurazione decennale.
Questa deve essere stipulata a beneficio dell’acquirente con effetto dalla data di ultimazione dei lavori e con copertura estesa ai danni materiali e diretti all’immobile.
In essa sono compresi i danni ai terzi, che derivano dalla rovina totale o parziale o da gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per difetto della costruzione.
Tali difetti dovranno manifestarsi dopo la stipula del contratto definitivo di compravendita o di assegnazione.
 
 
 
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