La nuova disciplina introdotta dalla riforma Lorenzin ha apportato correttivi significativi alla Legge Gelli

L’approvazione della riforma Lorenzin, in materia di ordini professionali e sperimentazioni cliniche, ha portato delle modifiche anche nella disciplina della responsabilità medica. Il provvedimento corregge alcuni passi delle Legge n. 24/2017 in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie.

Tra le principali novità quella relativa all’elaborazione delle linee guida che dovranno orientare l’attività degli esercenti le professioni sanitarie. Tale compito viene svincolato dalla procedura prevista dall’articolo 1, comma 28, della legge numero 662/1996.

Cambia, inoltre, la disciplina della responsabilità amministrativa della struttura sanitaria o dell’esercente la professione sanitaria, in caso di colpa grave.

Rispetto alla Legge Gelli si stabilisce che l’importo della condanna non possa superare il triplo del valore maggiore della retribuzione lorda o del corrispettivo convenzionale conseguiti nell’anno di inizio della condotta causa dell’evento o nell’anno immediatamente precedente o successivo.

Il testo della Legge Lorenzin modifica, inoltre, il limite della misura della rivalsa e della surrogazione richiesta dall’impresa di assicurazione. Le novità riguardano il caso di accoglimento della domanda proposta dal paziente nei confronti della struttura sanitaria o sociosanitaria privata o nei confronti dell’impresa di assicurazione titolare di polizza con la medesima struttura.

Il limite, per singolo evento e in caso di colpa grave, viene fissato nel triplo del valore maggiore del reddito professionale, compresa la retribuzione lorda. Il reddito è quello conseguito nell’anno di inizio della condotta causa dell’evento o nell’anno immediatamente precedente o successivo.

Viene portato a 45 giorni, invece, il termine concesso alle strutture sanitarie e sociosanitarie e alle imprese di assicurazione per comunicare all’esercente la professione sanitaria l’instaurazione del giudizio promosso nei loro confronti dal danneggiato.

La nuova Legge prevede poi l’affidamento di nuovi compiti al Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria.

Nello specifico dovrà agevolare l’accesso alla copertura assicurativa da parte degli esercenti le professioni sanitarie che svolgono la propria attività in regime libero-professionale.

Infine, vengono abrogati i commi 2 e 4 dell’articolo 3 del decreto Balduzzi che prevedevano l’emanazione di un d.p.r. per agevolare l’accesso alla copertura assicurativa agli esercenti le professioni sanitarie, con il quale andavano disciplinate le procedure e i requisiti minimi richiesti per i relativi contratto.

 

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