Un focus sulla c.d. Riforma Orlando, con le sue modifiche al Codice Penale, al Codice di Procedura Penale e alla Legge sull’Ordinamento Penitenziario

Per concludere questo 2017, ad avviso di chi scrive risulta opportuno illustrare molto sinteticamente i punti essenziali della Legge n° 103/2017, c.d. Riforma Orlando, che ha apportato significative modifiche al Codice Penale, al Codice di Procedura Penale ed alla Legge sull’Ordinamento Penitenziario.
Data, dunque, la corposità del testo di Legge, che sarebbe davvero complicato riassumere in un mero articolo, cercherò di evidenziare a chi legge brevemente due argomenti, oggetto appunto di innovazione Legislativa.

Innanzitutto, è stato introdotto all’interno del Codice Penale l’art. 162 ter, rubricato testualmente “Estinzione del reato per condotte riparatorie”.

Trattasi, dunque, di una norma di diritto sostanziale e, pertanto, applicabile anche alle fattispecie di reato consumate in una data anteriore alla sua entrata in vigore, in ragione della normativa dettata sul punto in materia di successioni di Leggi penali nel tempo, ai sensi dell’art. 2 c.p..
Ne consegue, pertanto, che per tutti i delitti procedibili a querela della persona offesa dal reato, laddove l’imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, abbia riparato il danno, il Giudice potrà dichiararne l’estinzione, se ritiene congrua l’offerta avanzata dal reo, anche se la medesima non dovesse essere accettata dal querelante.

In tale caso, dunque, da un punto di vista squisitamente pratico, se l’Autorità Giudiziaria penale ritiene adeguata l’offerta di risarcimento del danno avanzata dall’imputato nei riguardi della persona offesa dal reato, anche se da quest’ultima non viene condivisa, il Tribunale potrà in ogni caso dichiarare l’estinzione del reato, fermo restando il diritto della p.o. di adire il Giudice civile per conseguire un importo maggiore.

Ancora, altra importante innovazione Legislativa ha riguardato la prescrizione dei reati, per decorso del tempo.

Innanzitutto, “sfatiamo un mito” !
Il proscioglimento dell’imputato, all’esito della trattazione di un processo penale a suo carico, può essere dichiarato adottando varie formule: il fatto non sussiste, l’imputato non lo ha commesso, il fatto non costituisce reato, …non doversi procedere per intervenuta prescrizione.
Dunque, la sentenza con cui l’addebito viene dichiarato estinto per intervenuta prescrizione determina il proscioglimento dell’imputato, con la possibilità per la parte civile costituita in giudizio di agire nei suoi confronti, in sede civile, per conseguire il risarcimento del danno.
Ciò che è importante evidenziare è che, dal punto di vista penalistico, la prescrizione determina il proscioglimento dell’imputato e dunque la sua impunità, ossia la mancata condanna alla pena della reclusione ovvero dell’arresto nonché alla pena della multa ovvero dell’ammenda !
Orbene, tornando alla Riforma Orlando, il Legislatore ha previsto determinate ipotesi (che non sto qui ad enunciare per ragioni di brevità) in cui il termine di prescrizione del reato viene sospeso, con la conseguenza pratica che il tempo per dichiarare estinto il reato per intervenuta prescrizione, naturalmente, aumenta.
Ebbene, al fine di non tediare chi legge, ritengo opportuno fermarmi qui con la disamina delle innovazioni disposte dalla Riforma Orlando, per le quali non basterebbe un articolo, essendo davvero molti e tutti importanti i punti trattati dal Legislatore.
Dunque, posso solo concludere che occorre vedere praticamente, nelle aule di Giustizia, i risvolti di questa riforma e con l’occasione auguro a tutti un sereno 2018.
 

Avv. Aldo Antonio Montella

(Foro di Napoli)

 
Leggi anche:
RIFORMA DEL PROCESSO PENALE, ECCO TUTTE LE NOVITÀ

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui