Con il processo amministrativo telematico si configurano nuove fattispecie di responsabilità  per l’avvocato in relazione all’operato di collaboratori e dipendenti  

Il primo dicembre è partita una nuova fase di sperimentazione del PAT (Processo Amministrativo Telematico) che darà agli avvocati la possibilità, fino al 22 dicembre, di mettersi alla prova con il deposito telematico, pur non avendo veri ricorsi da depositare.

La messa a regime del PAT avrà un notevole impatto non solamente sull’organizzazione del lavoro dei legali ma anche sulla stipula della assicurazioni professionali che dovranno essere adeguate per coprire il ‘rischio tecnologico’, nonché l’errore commesso da altri.

E’ facile immaginare, infatti, che molti titolari di studi legali delegheranno i depositi telematici degli atti a collaboratori o soggetti esterni. In base al codice civile, tuttavia,  il titolare, pur potendo avvalersi di sostituti e ausiliari (art. 2232), è comunque responsabile (art. 1717) del loro operato e di eventuali errori quali, ad esempio, lo sforamento dei termini da rispettare per il deposito stesso.

La responsabilità dell’avvocato viene meno, come chiarito dalla sentenza n, 22882/2016 della Corte di Cassazione, solamente nel caso in cui riesca a dimostrare la “marginalità” dell’errore, ma nel caso di mancato rispetto dei termini, che sono noti e perentori, la responsabilità civile è certa.

In tal senso l’attuale formulazione delle polizze assicurative – stipulate dagli avvocati secondo i dettami del decreto ministeriale del 22 settembre 2016 – risulta ambigua, prevedendo che queste coprano ‘i fatti colposi o dolosi di collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali’ e lasciando un alone di incertezza in merito all’inclusione di eventualità quali appunto, il ritardo nel deposito.

Con il PAT, inoltre, è probabile che gli stessi collaboratori e dipendenti abbiano accesso nella pratica ai dispositivi di firma certificata dell’avvocato, che, in base a quanto previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale, dovrebbero essere custoditi dal titolare con dovere di utilizzo personale. Oltre all’adeguamento delle polizze, pertanto, il processo amministrativo telematico richiederebbe anche una revisione della normativa sulla responsabilità degli avvocati in relazione all’uso di tali dispositivi.

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