Le Sezioni Unite Penali lo confermano. Come già annunciammo prima dell’approvazione della legge Gelli, questa è più svantaggiosa per i medici in sede penale.

Ci sarebbe poco da commentare in quanto già noto a tutti che la depenalizzazione del medico non è avvenuta con la legge Gelli né poteva avvenire se scritta com’è stata scritta.
Certamente il nuovo governo dovrà rimetterci le mani aggiustando qua e là un po’ di strafalcioni. Ma ciò che colpisce positivamente è la specificazione relativa al punto C) della soluzione delle sezioni unite penali e questo lo si può leggere di seguito dove viene riportata integralmente l’Informazione Provvisoria n. 31:

Questione controversa:

Quale sia, in tema di responsabilità colposa dell’esercente la professione sanitaria per morte o lesioni personali, l’ambito di esclusione della punibilità previsto dall’art. 590-sexies cod. pen. introdotto dall’art. 6 della legge 8 marzo 2017, n. 24.

Soluzione adottata:

L’esercente la professione sanitaria risponde, a titolo di colpa, per morte o lesioni personali derivanti dall’esercizio di attività medico-chirurgica

a) se l’evento si è verificato per colpa (anche “lieve”) da negligenza o imprudenza ;

b) se l’evento si è verificato per colpa (anche “lieve”) da imperizia:

– nell’ipotesi di errore rimproverabile nell’esecuzione dell’atto medico quando il caso concreto non è regolato dalle raccomandazioni delle linee-guida o, in mancanza, dalle buone pratiche clinico-assistenziali ;

– nell’ipotesi di errore rimproverabile nella individuazione e nella scelta di linee-guida o di buone pratiche che non risultino adeguate alla specificità del caso concreto, fermo restando l’obbligo del medico di disapplicarle quando la specificità del caso renda necessario lo scostamento da esse;

c) se l’evento si è verificato per colpa (soltanto “grave”) da imperizia nell’ipotesi di errore rimproverabile nell’esecuzione, quando il medico, in detta fase, abbia comunque scelto e rispettato le linee-guida o, in mancanza, le buone pratiche che risultano adeguate o adattate al caso concreto, tenuto conto altresì del grado di rischio da gestire e delle specifiche difficoltà tecniche dell’atto medico.

Sezioni Unite Penali: medico punibile in caso di errore per imperizia

Proprio al punto C) si fa chiarezza su una questione delicata posta dal sottoscritto sulle pagine di questo quotidiano e da altri autorevoli medici legali italiani (che evidentemente non facevano parte della Commissione Sanità).
Infatti nasceva il dubbio se il medico sarebbe stato punito in caso di errore (evidentemente per imperizia) durante l’esecuzione della tecnica chirurgica quando questa era adeguata al caso concreto. Ecco le sezioni unite della Suprema Corte di Cassazione penale ci dà ragione: il medico in questi casi è punibile.

Legge Gelli: vantaggi per il medico ma non in sede penale

Insomma molti hanno gridato di gioia (specialmente varie associazioni di categoria!) all’entrata in vigore di questa legge che di vantaggi per il medico ne ha, ma non certo in sede penale. Tutto è tornato ante legge Balduzzi!
 

Dr. Carmelo Galipò
(Presidente Accademia della Medicina Legale)

 
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