Per le Sezioni Unite della Cassazione è consentita agli avvocati la costituzione di società multidisciplinari purché siano detentori dei due terzi del capitale e abbiano diritto di voto
Dal primo gennaio 2018 gli avvocati possono costituire società multidisciplinari. A tal fine è necessario che siano detentori di 2/3 del capitale e del diritto di voto. Lo hanno chiarito le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 19282/2018.
Gli Ermellini hanno esaminato il ricorso di due avvocati che si erano visti respingere dal locale Consiglio dell’Ordine la domanda di iscrizione all’albo del loro studio legale. Questo era costituito in forma di società in accomandita semplice dai due legali e da una laureata in economia, detentrice del 20% delle quote societarie.
Il Consiglio Nazionale Forense aveva confermato la decisione, facendo riferimento all’art. 5 della legge n. 247/2012. La norma sancisce infatti il divieto di società multidisciplinari per gli avvocati. Il Collegio aveva inoltre escluso la formazione del silenzio assenso sulla domanda di iscrizione, regolamentato dall’art. 45 del dlgs. n. 59/2010.
Gli avvocati avevano quindi presentato ricorso davanti alla Suprema Corte.
Quanto al silenzio assenso gli Ermellini hanno ritenuto inammissibile l’impugnazione. La notifica dell’atto costitutivo della S.a.s era già stato ritenuto dal COA competente non equivalente a una domanda di iscrizione.
In relazione alle argomentazioni relative al divieto di iscrizione all’albo della società multidisciplinare, invece, la Cassazione ha ritenuto di dare ragione ai due professionisti. Una conclusione a cui i Giudici del Palazzaccio sono arrivati dopo una disamina della disciplina della professione forense in forma associata.
Le Sezioni Unite si sono soffermate sulle novità introdotte dalle modifiche alla nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense. In particolare, l’art. 1, comma 141 della legge n. 124/2017 ha previsto l’introduzione, nella legge n. 247/2012 dell’art. 4 bis.
Tale disposizione riferendosi alle associazioni tra avvocati e multidisciplinari prevede che i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, debbano essere “avvocati iscritti all’albo, ovvero avvocati iscritti all’albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni”. La misura è stata introdotta al fine di garantire una maggiore concorrenzialità nell’ambito della professione forense.
Di qui la decisione dei Giudici di Piazza Cavour di rinviare la causa al CNF affinché si pronunci nuovamente sul caso tenendo conto delle ultime novità normative.
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