Il delitto di traffico illecito di sostanze psicotrope richiede un accertamento della concreta idoneità a indurre una modificazione dell’assetto neuropsichico dell’utilizzatore

Era stato condannato in primo grado per il reato di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze psicotrope e stupefacenti. Nello specifico l’uomo aveva ceduto “grammi 1,6 di fungo allucinogeno contenente psilocibina, del quale deteneva un ulteriore grammo presso la propria abitazione”. In secondo grado, la Corte territoriale aveva concesso all’appellante le attenuanti generiche.

L’imputato, tuttavia, aveva presentato ricorso per cassazione. Tra gli altri motivi, lamentava il mancato accertamento a mezzo di consulenza tecnica tossicologica, della quantità di principio attivo presente nella sostanza stupefacente rinvenuta.

La Suprema Corte, con la sentenza n. 18405/2017 ha ritenuto di dover aderire effettivamente a tale argomentazione accogliendo il ricorso in quanto fondato.

Gli Ermellini, infatti, hanno chiarito che per stabilire l’effettiva natura stupefacente di una determinata sostanza è sufficiente il narcotest, Non è quindi indispensabile fare ricorso ad una perizia chimica tossicologica. Tale ultimo accertamento tecnico, invece, è necessario, ove occorra valutare l’entità o l’indice dei principi attivi contenuti nei reperti. E ancora, ove il giudice non possa attingere tale conoscenza anche da altre fonti di prova acquisite agli atti.

Nel esaminato, la Corte territoriale aveva dedotto la capacità drogante sulla base di una descrizione riportata nella informativa dei Carabinieri. Questa però “si riferiva in astratto al tipo di sostanza e non alla effettiva e concreta idoneità a indurre una modificazione dell’assetto neuropsichico dell’utilizzatore della, invero non rilevante, quantità di sostanza ceduta a terzi e detenuta dal ricorrente”.

Da qui l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio degli atti ad altra Sezione della Corte di appello per un nuovo giudizio. In particolare, il Giudice di merito viene invitato a colmare – nella piena autonomia dei relativi apprezzamenti di merito ed anche, ove manchino in atti prove allo scopo idonee, attraverso i necessari accertamenti chimico tossicologici – le indicate lacune e discrasie della motivazione.

 

Leggi anche:

IMPORTAZIONE DI STUPEFACENTI, REATO ANCHE SE L’ACCORDO NON SI CONCRETIZZA

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui