Esistono tre categorie di medici specializzandi, ai fini del riconoscimento del rimborso del periodo di formazione. La data di riferimento è il 1° gennaio 1983 quando la normativa europea disciplinante la materia è divenuta obbligatoria per tutti gli stati membri

L’istante era un medico, che inizialmente con altri specializzandi, aveva citato in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri, esponendo di aver conseguito la specializzazione post universitaria in chirurgia, riconosciuta dalla normativa dell’Unione Europea, dopo aver frequentato il relativo corso tra il 1982 e il 1987, data in cui otteneva il diploma.

Chiedeva per tali ragioni la condanna della controparte al pagamento di una somma corrispondente alla giusta remunerazione, non percepita durante il periodo di frequenza della scuola, in attuazione del D.Lgs 8 agosto 1991 n. 257; norma con la quale è stata data attuazione, seppure tardiva ed incompleta, alle direttive CEE n. 75/362, 75/363, 82/76 e 93/16

In primo grado la domanda è stata rigettata per intervenuta prescrizione, con statuizione confermata anche in appello.

Secondo la corte territoriale nessun obbligo risarcitorio poteva spettare a chi aveva iniziato i corsi di specializzazione medica prima del 31 dicembre 1982. Questa data ha rappresentato il termine ultimo per il recepimento nazionale della normativa dell’Unione Europea già richiamata.

La decisione è stata così rimessa ai giudici della Cassazione (n. 5509/2019), i quali hanno accolto il ricorso del medico specializzando sulla base delle considerazioni che seguono.

La disciplina europea

Come noto, la (allora) Comunità Europea nel 1975 volle dettare norme uniformi per “agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di medico” e lo fece con due direttive coeve: la n. 75/362/CEE e la direttiva n. 75/363/CEE entrambe del 16.6.1975.

La prima sanciva l’obbligo per gli Stati membri di riconoscere l’efficacia giuridica dei diplomi rilasciati dagli altri Stati membri per l’esercizio della professione sanitaria; la seconda dettò i requisiti minimi necessari affinché il suddetto riconoscimenti potesse avvenire. Tra questi la durata minima del corso di laurea e la frequentazione a tempo pieno di una “formazione specializzata”.

L’una e l’altra direttiva vennero poi modificate con un’altra direttiva, la n. 82/76/CEE del 26.1.1982.

Da questo momento l’ordinamento comunitario attribuì ai medici specializzandi il diritto alla retribuzione a far data dal 29.1.1982; e pertanto gli stati membri avevano tempo fino al 31.12.1982 per dare attuazione a tale precetto comunitario.

Ebbene, alla domanda proposta dal ricorrente ai giudici di merito, la Cassazione ha risposto richiamando una recente sentenza dalla Corte di giustizia dell’unione europea (sentenza 24 gennaio 2018, in causa C-616/16 Presidenza del Consiglio c. Pantuso) la quale ha affermato che “qualsiasi formazione a tempo pieno come medico specialista iniziata nel corso dell’anno 1982 deve essere oggetti di una remunerazione adeguata”.

La stessa sentenza ha anche precisato che per coloro che hanno iniziato i corsi di specializzazione durante l’anno 1982, la remunerazione adeguata deve essere corrisposta per il periodo di formazione a partire dal 1° gennaio 1983 fino alla conclusione, dal momento che prima di tale data gli Stati membri avevano facoltà di dare o non dare attuazione alla direttiva.

La Corte di giustizia ha così distinto tre categorie di specializzandi

1)      Quelli che hanno iniziato la specializzazione prima del 29 gennaio 1982 (data di entrata in vigore della direttiva 82 del 1976), i quali non hanno diritto ad alcuna remunerazione;

2)      Quelli che hanno iniziato la specializzazione nel corso dell’anno 1982, i quali hanno diritto alla remunerazione a partire dal 1° gennaio 1983;

3)      Quelli che iniziato la specializzazione dopo il 1° gennaio 1983, i quali hanno diritto alla remunerazione per l’intera durata del ricorso.

Ciò è coerente con il generalissimo principio della ultrattività delle previsioni normative che costituiscano nuovi diritti rapportati a un nuovo regime che li giustifichi.

Il diritto al rimborso degli specializzandi

A questo punto i giudici della Cassazione hanno chiarito che il frazionamento dell’ammontare risarcitorio spettante per il primo anno di durata del corso di specializzazione, cioè per l’anno accademico 1982-1983, avrà luogo soltanto per il caso in cui, secondo l’ordinamento universitario, l’effettivo svolgimento del corso e la relativa frequenza siano iniziati prima del 1° gennaio 1983, mentre l’indennizzo stesso, per il suddetto primo anno accademico, andrà riconosciuto integralmente laddove si accerti che l’uno e l’altro si siano svolte integralmente ed esclusivamente dopo il 1° gennaio 1983.

Ciò vuol dire che il diritto al rimborso per i corsi di specializzazione spetterà solo per il periodo decorrente dal 1° gennaio 1983 perché è da questo momento che l’inadempimento dello Stato Italiano si è verificato.

Insomma, l’importo annuo riconoscibile a titolo risarcitorio secondo la giurisprudenza di legittimità andrà riconosciuto solo proporzionalmente alla durata del corso situatasi dal 1° gennaio 1983; nei casi in cui, invece, la durata del primo anno (non inteso come anno solare) del corso sia iniziata a partire o dopo quella data, l’importo competerà al contrario per intero, perché tutta la relativa durata si è svolta quando lo Stato era inadempiente.

Per tali motivi, il ricorso dello specializzando è stato accolto e rinviata la causa ad altra sezione della Corte d’appello di Roma affinché decida uniformandosi ai citati principi di diritto.

La redazione giuridica

 

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