La Corte di Cassazione, con un’ordinanza, ha fatto chiarezza in merito alle successioni e all’obbligo del notaio di redigere l’inventario

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 20906/2018, ha fornito degli importanti chiarimenti in merito alla questione delle successioni e all’obbligo da parte del notaio, di redigere l’inventario.

Secondo gli Ermellini, infatti il notaio non è obbligato a redigere l’inventario per l’accettazione dell’eredità. Almeno se a questa decisione il giudice vi giunge con motivazione logica e coerente.

La vicenda

Nel caso di specie, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da due eredi nei confronti di un notaio.

Questi, in una questione di successioni, a loro avviso non avrebbe redatto l’inventario necessario ad accettare l’eredità del defunto padre medico, con il beneficio dello stesso.

La Cassazione, dopo aver percorso il ragionamento logico giuridico della motivazione fornita dalla Corte d’Appello, che aveva respinto la richiesta dei ricorrenti, ha ritenuto inammissibile il ricorso,

Pertanto, è stata confermata l’inesistenza dell’obbligo del notaio, nel caso di specie, di redigere anche l’inventario.

A quel punto, i ricorrenti si rivolgono al Tribunale di Como, chiedendone la condanna del notaio al risarcimento dei danni subiti a causa dell’inadempimento dell’incarico di procedere agli incombenti per l’accettazione con beneficio d’inventario dell’eredità.

Ciò in quanto, al momento dell’apertura della successione, era emersa la pendenza di una causa di responsabilità nei confronti del medico defunto.

Causa peraltro per una somma non coperta per intero dalla sua assicurazione professionale.

Il notaio ha contestato la domanda attorea. E lo ha fatto sostenendo che “l’incarico conferitogli dai ricorrenti era limitato alla sola predisposizione della dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario e non comprendeva invece la redazione dell’inventario.”

Il Giudice di primo grado ha quindi rigettato la domanda degli attori. Così come la Corte d’Appello, secondo la quale il fatto che uno dei ricorrenti fosse avvocato e quindi a conoscenza del fatto che la pratica dovesse necessariamente passare per la cancelleria del Tribunale, con incarico successivo, solo eventuale, del notaio, ha scagionato quest’ultimo da eventuali responsabilità per inadempimento.

I soccombenti hanno quindi deciso di fare ricorso in Cassazione.

La Corte di legittimità, dopo aver ripercorso il ragionamento logico giuridico della Corte d’Appello su tale questione di successioni, con ordinanza n. 20906/2018 ha dichiarato il ricorso inammissibile.

E lo ha fatto con le seguenti motivazioni.

“La motivazione fornita dal detto giudice all’assunta decisione risulta adeguata e tutt’altro che incoerente, basata com’è su valutazioni di fatto obiettive in ordine alla valenza effettiva e logica attribuibile ai vari elementi di giudizio risultanti dagli atti e su razionali valutazioni di essi; un giudizio, dunque, effettuato nell’ambito dei poteri discrezionali del giudice del merito ed a fronte del quale, in quanto obiettivamente immune dalle censure ipotizzabili in forza dell’art. 360 n. 5 C.P.C., la diversa opinione soggettiva di parte ricorrente è inidonea a determinare le conseguenze previste dalla nonna stessa. Le esaminate ragioni di censura sono, dunque, inammissibili ed infondate”.

 

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