E’ possibile montare una telecamera sul pianerottolo di un condominio o è reato? Lo chiarisce la Cassazione con la sentenza n. 34151/2017

Si può installare una telecamera sul pianerottolo di un condominio senza incorrere in sanzioni. Questo perché il passaggio di più persone è implicito nella destinazione d’uso del luogo.
Il caso, esaminato dalla Cassazione, riguardava un uomo che aveva installato la videocamera sul muro del condominio. Ciò aveva creato il malcontento generale, tanto che i suoi vicini di casa lo avevano portato alla sbarra.
Nel processo di primo grado, in cui il condominio si era costituito parte civile, l’uomo era stato condannato. Interferenze illecite nella vita privata, ex art. 615-bis c.p., il reato contestato per aver montato l’apparecchio nel pianerottolo dell’edificio.
La telecamera, di fatto, era attaccata alla porta d’ingresso dell’abitazione dell’imputato. L’uomo registrava ciò che accadeva davanti al suo appartamento, ma anche chi passava dalla rampa di scale e dal pianerottolo del condominio.
La vicenda era finita al secondo grado di giudizio. E, la Corte d’Appello, aveva ritenuto che quella porzione di spazi non rappresentasse dimora privata. Pertanto, l’uomo era stato assolto. Inoltre, il giudice aveva sottolineato che lo spazio ripreso dalla telecamera sul pianerottolo avesse come raggio d’azione principale l’uscio di casa.

La risposta della Cassazione

Un vicino di casa dell’imputato, costituitosi parte civile, in seguito, ha impugnato la sentenza della Corte d’Appello, rivolgendosi agli ermellini. A suo dire vi era stato un “errore logico” del giudice d’Appello, oltre ad un’errata catalogazione del condominio quale luogo pubblico, e non di privata dimora.
A chiudere la tortuosa vicenda giudiziaria, la pronuncia della Cassazione, che ha confermato la sentenza d’Appello. I giudici hanno sottolineato che la tutela della sfera privata di un soggetto riguarda l’ambiente dove egli svolge la sua vita privata.
Le scale di un condominio e i pianerottoli delle scale condominiali non rientrano in questo scenario e, pertanto, non godono della tutela prevista dall’art. 615 bis c.p.
 
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