Per la Cassazione, se i tentativi di contatto riguardano motivi relativi al sostentamento e all’educazione dei figli, non sussistono i presupposti della petulanza e biasimevole motivo, necessari ai fini dell’integrazione del reato previsto dall’articolo 660 del codice penale

Aveva assillato l’ex marito con telefonate e sms aventi ad oggetto i rapporti con i figli. L’uomo, esasperato, decideva di sporgere denuncia ritenendo di essere molestato dalle continue comunicazioni ricevute, affermando, nello specifico, di essere stato disturbato continuamente per un mese dalla coniuge al telefono, nonostante avesse più volte cambiato numero di utenza.
La donna, in primo grado, veniva condannata dal Tribunale a una ammenda di 300 euro, oltre al risarcimento del danno nei confronti della parte offesa. Il giudice riteneva, infatti, che la frequenza e la continuità delle telefonate dimostrassero come le stesse venissero utilizzate come un mezzo di disturbo piuttosto che come un semplice mezzo di comunicazione.
Ritenendo la sentenza ingiusta, la moglie faceva ricorso per Cassazione basando la sua impugnazione sulla considerazione che lo scopo delle telefonate non fosse quello di arrecare disturbo, bensì quello di cercare un dialogo nell’interesse dei figli. La donna, nel ricordare che l’ex marito era già stato condannato per violazione degli obblighi di assistenza familiare, sosteneva di essersi trovata “in stato di necessità” e che le telefonate e gli sms fossero finalizzati a “ottenere un dialogo funzionale e necessario per il sostentamento (e l’educazione) dei figli”.
La Suprema Corte, con sentenza n. 26776 del 28 giugno 2016, riteneva fondate le argomentazioni della ricorrente procedendo all’annullamento della sentenza di condanna del Tribunale. Gli Ermellini, in particolare, evidenziavano come il reato di molestie, disciplinato dall’articolo 660 del codice penale, riguardi anche il disturbo recato telefonicamente o tramite l’invio di sms. Ai fini dell’integrazione del reato, tuttavia, risulta necessario che il comportamento sia caratterizzato della “petulanza”, ovvero, “quel modo di agire pressante, ripetitivo, insistente, indiscreto e impertinente che finisce, per il modo stesso in cui si manifesta, per interferire sgradevolmente nella sfera della quiete e della libertà delle persone”.
Il caso esaminato, secondo i giudici del Palazzaccio, non configurava il reato in questione, essendo stato accertato che i motivi per i quali la donna ricercava con insistenza il marito riguardavano problematiche relative ai figli e ragioni economiche connesse al mancato pagamento della somma versata in sede di separazione personale. Di conseguenza le telefonate e gli sms non potevano essere considerati fonti di disturbo e non potevano giustificare il comportamento del padre, il quale rifiutava ogni colloquio per sottrarsi a obblighi, economici e di assistenza, di sua competenza. Nel comportamento posto in essere dall’ex moglie, per la Cassazione, non era evidenziabile “un fine di petulanza, né tantomeno di biasimevole motivo” e pertanto il reato a lei ascritto non poteva ritenersi sussistente.
 
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