Licenziamento per giustificato motivo. Poco prima della lettera di recesso aveva ricevuto la proposta di trasformazione del contratto di lavoro da full time a part time. Sarà un caso?

Era stata licenziata dalla propria azienda di servizi. La donna svolgeva l’attività di addetta alla biglietteria di voli aerei. Ebbene, poco prima del licenziamento aveva ricevuto la proposta di trasformazione del rapporto di impiego dalla formula full time a quella del part time; proposta che la stessa aveva rifiutato.

Seguito il licenziamento per giustificato motivo, la lavoratrice presentava ricorso dinanzi al giudice del lavoro, che tuttavia, respingeva la sua domanda intesa all’annullamento di tale provvedimento di recesso.

Il ricorso per Cassazione

Tra i motivi dell’impugnazione, vi era l’errore in cui sarebbe incorso il giudice di merito per non aver valutato un fatto decisivo ai fini della soluzione della controversia. Si trattava cioè dell’assenza del giustificato motivo, dal momento che la sua mansione era stata già prima del suo licenziamento affidato a un’altra lavoratrice.

Invero, a detta dei giudici della Cassazione, il motivo è infondato, ma prima ancora esso deve essere dichiarato inammissibile.

Nel ricorso mancava, infatti, il riferimento alla circostanza concreta oggetto di censura.

Per consolidato orientamento giurisprudenziale, il controllo previsto dal n. 5) dell’art. 360 cod. proc. civ., concernente l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la. cui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale) e che abbia costituito oggetto di discussione, deve essere indicato rigorosamente, dal ricorrente per Cassazione.

Ma, in ogni caso, anche volendo superare questo dato, la sentenza impugnata aveva accertato, all’esito di una puntuale disamina degli elementi probatori in atti, l’effettiva soppressione del posto di lavoro al quale la donna era addetta; e aveva altresì, precisato che la nuova dipendente era stata assunta decorso un anno dal suo licenziamento. Dunque, non in sostituzione bensì a seguito della cessazione del rapporto di lavoro di altra dipendente.

È per tali ragioni che il ricorso è stato respinto e confermato il licenziamento.

La redazione giuridica

 

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