È stato accolto anche in appello, il ricorso formulato da un conducente multato per eccesso di velocità attraverso il sistema “Tutor”: per il Tribunale di Latina l’omessa segnalazione del controllo della velocità media può trarre in inganno l’utente

La vicenda

Già in primo grado il Giudice di Pace di Latina aveva rilevato che “trattandosi di rilevamento di velocità media, i cartelli di preavviso in concreto utilizzati, ossia quelli solitamente apposti in prossimità di autovelox (che rilevano la velocità in un certo punto del tratto stradale), dovevano ritenersi inadeguati.

A nulla è valso l’appello incidentale formulato dal Comune, il quale stigmatizzava la valutazione compiuta dal primo giudice, sostenendo che la normativa vigente impone esclusivamente di segnalare l’esistenza di un controllo elettronico della velocità, senza alcuna ulteriore specificazione che si tratti di velocità istantanea o media e che anzi, l’uso di segnalazioni integrative (del tipo “controllo della velocità media”) non essendo previste dal codice della Strada e dai suoi regolamenti, sarebbero dunque, vietate.

Il Tribunale di Latina ha invece, accolto il ricorso incidentale confermando in toto la decisione di primo grado.

In tema di sanzioni amministrative conseguenti al superamento dei limiti di velocità, il sistema si accertamento comunemente detto “Tutor” rientra tra i dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazione del codice della strada.

Quanto alle modalità di segnalazione, l’art. 142, comma 6 bis del C.d.S. prevede che “le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del medesimo codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministero dei Trasporti di concerto con il Ministero dell’Interno”.

La questione giuridica

La questione controversa è, tuttavia la seguente: se le modalità di segnalazione in cui sia omessa la specificazione che la velocità viene controllata in modalità “media” siano o meno rispettose dei dettami del Codice della Strada.

Come noto, il Tutor si compone di due punti di rilevamento del passaggio: una porta di ingresso e una porta di uscita posti a distanza immutabile di talché, confrontando orario di entrata e orario di uscita si può desumere la velocità media.

Ebbene, a detta del Tribunale di Latina, «in mancanza di adeguato preavviso, la “postazione” non può dirsi interamente visibile, giacché la visibilità sarà giocoforza limitata alla sola porta di ingresso. Appare quindi evidente che solo un adeguato cartello informativo relativo alla modalità di controllo della velocità media rende la postazione (nel suo complesso intesa) ben visibile».

«D’altra parte il sistema di rilevamento della velocità media ha, evidentemente, una maggiore efficacia dissuasiva di condotte di guida improntate all’eccesso di velocità, e ciò proprio a causa della maggiore estensione del controllo rispetto ad un accertamento meramente puntuale».

In definitiva, il Tribunale del capoluogo laziale ha accolto il ricorso formulato dal conducente affermando che “al fine di meglio tutelare la sicurezza degli utenti, è interesse dell’Amministrazione stessa informarli dell’esistenza di un più esteso monitoraggio della velocità, così da indurre i più indisciplinati al rispetto della velocità per l’intero tratto monitorato, a tutto vantaggio dell’incolumità di tutti gli utenti della strada”.

Non a caso, nella stessa circolare del Ministero dell’Interno del 2017 (cd. direttiva Minniti) si legge espressamente che “affinché i sistemi di rilevazione della velocità media possano svolgere al meglio la loro funzione –ivi compresa una vera e propria attività didattico educativa nei confronti dell’utenza stradale – l’azione di controllo deve essere effettuata su tratti di strada non troppo brevi, tali da far prospettare un controllo pressoché simile a quello della velocità istantanea o puntuale”.

Corrisponde dunque, ad una esigenza di tipo pubblicistico, quella di segnalare la presenza di un controllo della velocità media così da indurre l’utenza a prudenza per l’intero tratto monitorio.

Vi è poi un altro aspetto: il principio di affidamento.

E a tutti noto che il controllo della velocità “media” venga presegnalato (normalmente in ambito autostradale) in modo specifico.

«Orbene, la presenza di siffatta specificazione, appare in grado di ingenerare nell’utente un legittimo affidamento circa le modalità di controllo in concreto in atto: se, infatti, normalmente il controllo della velocità media sarà segnalato come tale (con dicitura facilmente riconoscibile), la mancanza della specificazione dovrebbe lasciar propendere per un controllo di tipo puntuale e potrebbe trarre in inganno l’utente».

Il Comune appellante sosteneva tuttavia, l’impossibilità normativa di apporre aggiunte ai cartelli di segnalazione, risultandogli inibita la facoltà di specificare che il controllo attenga alla velocità media e non a quella istantanea.

Quanto mai di più errato ! Per il Tribunale di Latina, il fatto che, ai sensi dell’art. 38 comma 8 codice della Strada, “È vietato apporre su un segnale di qualsiasi gruppo, nonché sul retro dello stesso e sul suo sostegno, tutto ciò che non è previsto dal regolamento” non può ritenersi impeditivo della facoltà di specificazione che il controllo in atto rileva la velocità media.

Da ciò se ne deduce l’inesistenza di impedimenti normativi all’uso di pannelli integrativi che precisino il significato del segnale.

D’altra parte la stessa Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare che “la ratio della preventiva informazione sottesa alla previsione dell’art. 2 D.M.T. 15.8.2007, nella quale si rinviene l’obbligo di trasparenza gravante sulla P.A. (il cui potere sanzionatorio in materia di circolazione stradale non è tanto ispirato dall’intento della sorpresa ingannevole dell’automobilista indisciplinato, in un logica patrimoniale captatoria, quanto da uno scopo di tutela della sicurezza stradale e di riduzione dei costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare, nonché di fluidità delle circolazione: così Cass. 17 novembre 2006 n. 24526) comporta che l’operato dell’Amministrazione deve essere valutato in relazione allo stato dei luoghi” (Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 25769 del 2018; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7419 del 2009).

È così che il giudice dell’appello ha concluso il procedimento di secondo grado condividendo ancora una volta le ragioni del ricorrente.

La redazione giuridica

Leggi anche:

MULTA PER ECCESSO DI VELOCITA’: LO STATO DI NECESSITA’ DEVE BASARSI SU DATI CONCRETI

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui