Gli interventi edilizi in zone sottoposte a vincolo paesaggistico sono consentiti solo a determinate condizioni. Ecco quali
Se una zona è sottoposta a vincolo paesaggistico è possibile demolire e ricostruire un edificio?
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 32899 del 6 luglio 2017, specifica che l’intervento è possibile solo a patto che venga rispettata la sagoma del preesistente edificio.
Un uomo era stato condannato in primo grado per i reati di cui agli artt. 44, lettera c) e 72 del D.P.R. n. 380 del 2001 (“lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio” e “omessa denuncia dei lavori”).
La condanna gli era stata poi confermata dalla Corte d’appello di Trento e lui era ricorso in Cassazione.
Il fatto
L’imputato, in assenza di concessione edilizia, aveva demolito completamente un edificio su un’area soggetta a vincolo paesaggistico ambientale e ne aveva costruito un altro.
Le contestazioni del ricorrente
Secondo il ricorrente, la Corte d’appello aveva erroneamente ritenuto che l’edificio ricostruito fosse del tutto diverso a quello preesistente.
Inoltre, “sia la normativa nazionale che quella provinciale configurano come interventi di ristrutturazione edilizia anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con il medesimo ingombro plano volumetrico preesistente”.
Dalla documentazione prodotta, sarebbe invece emerso che vi era stata una “minima variazione del sedime, pienamente compatibile con una ristrutturazione edilizia”.
Le osservazioni della Cassazione
La Corte di Cassazione ha rigettato il corso, in quanto “manifestamente infondato”.
Sulla base delle indagini effettuate, la Corte d’appello aveva correttamente ritenuto che vi era stata la “totale demolizione dell’edificio preesistente con ricostruzione di un nuovo edificio”.
Inoltre, poiché la zona era sottoposta a vincolo paesaggistico, “la demolizione e ricostruzione” era consentita “a condizione che venisse rispettata anche la sagoma del preesistente edificio”.
Il ricorrente, invece, non aveva fornito nessuna reale prova circa la preesistente consistenza dell’immobile e circa il rispetto della sagoma della precedente struttura.
le sue affermazioni erano state infatti smentite dalla documentazione allegata agli atti di causa.
Dalla documentazione emergeva “la totale demolizione dell’edificio preesistente con realizzazione di un nuovo edificio con realizzazione di nuove fondazioni continue e sottostante intercapedine areata”.
Secondo la Cassazione la Corte d’appello aveva quindi ritenuto correttamente che occorreva il permesso di costruire per eseguire l’intervento in oggetto.
La Cassazione ha quindi rigettato il ricorso e confermato integralmente la sentenza impugnata.
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