Aveva proposto opposizione contro il verbale di contestazione d’infrazione al Codice della Strada elevato, nei suoi confronti, dalla Polizia Locale per la violazione dell’art. 126 bis C.d.S., per non aver comunicato i dati dell’effettivo trasgressore

A supporto della nullità del verbale impugnato, la proprietaria del veicolo, sosteneva di aver commesso la violazione contestatale senza alcuna colpa, essendo caduta in errore circa il comportamento “assunto e da assumere”, dal momento che aveva già provveduto al pagamento della sanzione pecuniaria relativa al primo verbale di infrazione.
Il processo, instaurato davanti al Giudice di Pace di Taranto si è concluso con l’accoglimento del ricorso perché ammissibile e fondato.
L’art. 3 2 L. 689/81 – ricorda il giudice adito – esclude la responsabilità quando la violazione è commessa per errore sul fatto: “Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l’agente non è responsabile quando l’errore non è determinato da sua colpa“; infatti, anche rispetto agli illeciti amministrativi opera l’efficacia scriminante dell’errore non solo rispetto all’ignoranza relativa alle norme che individuano gli elementi della condotta vietata ma anche (e a maggior ragione) rispetto alle norme che, ricollegando alla suddetta condotta l’applicazione di una sanzione, la qualificano come illecito amministrativo (cfr. Cass. 8787/1999).
Ebbene, nel caso di specie, «la ricorrente aveva provato di aver agito incolpevolmente per essere caduta in errore circa il rispetto della norma che, ricollegata alla condotta, era stata qualificata come sanzionabile (Cass. n. 664/2000) per una difettosa percezione che ne aveva alterato il presupposto volitivo determinandolo a condotta illegittima (Cass. 536/2000), attraverso il pagamento tempestivo e regolare della sanzione pecuniaria di Euro 129,30 comminata con il verbale prodromico a quello impugnato e non contestata dall’amministrazione opposta».
Per tale motivo il ricorso è stato accolto e annullato, in via definitiva il verbale di contestazione.

La redazione giuridica

 
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