La Cassazione, con una specifica pronuncia, ricorda la distinzione tra vitalizio assistenziale e rendita vitalizia in particolare soffermandosi sull’alea da doversi rinvenire affinché non sia configurabile una donazione.

Qual è la differenza tra il vitalizio assistenziale e la donazione? La Corte di Cassazione con la recente ordinanza n. 1467/2018 si è soffermata su questo punto fornendo delle precisazioni importanti.

Il vitalizio assistenziale, per i giudici, si differenzia dalla donazione in ragione dell’elemento dell’aleatorietà.

Nel caso di specie era stato proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello.

Quest’ultima, confermando quanto statuito dal giudice di prime cure, rigettava la domanda di nullità del vitalizio assistenziale per assenza di alea al momento della stipula.

Nello specifico, il contratto aveva come oggetto la cessione della proprietà di un immobile in cambio di prestazioni di cura, assistenza, vitto e alloggio da parte della cessionaria.

L’azione di nullità presentata dagli attori aveva lo scopo di far rientrare il bene nella massa ereditaria, potendo così ottenere la divisione dello stesso.

Ebbene, nei primi due gradi di giudizio si era concluso che il contratto di vitalizio non fosse privo di alea al momento della sua conclusione.

Per tale ragione, esso doveva ritenersi valido ed efficace.

Più in particolare, all’atto della stipula, la vitaliziata non risultava essere affetta da particolari patologie che ne facessero supporre l’imminente scomparsa. Tesi confermata dal fatto che la dipartita sia poi avvenuta cinque anni più tardi.

Alla luce di tale evidenza, non potendo far prevedere ex ante la durata del contratto e la tipologia di prestazioni di cui si sarebbe abbisognato, ciò ha fatto emergere la sussistenza dell’alea richiesta ai fini della validità.

La rendita (così come l’assicurazione) è un contratto tipico e aleatorio.

Ora, il dato della aleatorietà si desume dalla natura stessa del contratto e si atteggia quale incertezza sul verificarsi di un evento, favorevole o sfavorevole, estraneo alla volontà dei contraenti.

In questo caso, il rischio si manifesta al momento della stipula, non essendo conosciuto o conoscibile il vantaggio o lo svantaggio che potrà derivare ai contraenti.

Più nello specifico, la rendita è un contratto con cui un soggetto (vitaliziante) si obbliga a corrispondere ad un altro soggetto (vitaliziato) una determinata prestazione periodica.

Chi disciplina la rendita perpetua e quella vitalizia è il legislatore. Nel primo caso, il vitaliziante si obbliga a corrispondere la rendita in perpetuo; nel secondo caso, invece, la durata è commisurata alla vita della vitaliziato.

Ora, l’orientamento giurisprudenziale prevalente sostiene che con il termine “rendita”ci si riferisca sia al contratto sia all’obbligazione che ne deriva.

La rendita vitalizia può essere gratuita o onerosa; quest’ultima è ritenuta dalla giurisprudenza

come un contratto aleatorio.

Il vitaliziante eroga una prestazione commisurata alla vita del vitaliziato, dietro una controprestazione da parte di quest’ultimo.

È bene però ricordare che l’incertezza sulla durata della vita del beneficiario rende impossibile prevedere ex ante quale sia il contraente che riceverà un vantaggio dall’operazione posta in essere.

Conclusioni diverse riguardano invece la rendita vitalizia gratuita: mancando una controprestazione, il debitore è consapevole che sarà il solo a subire un depauperamento, con la conseguenza che l’indeterminatezza afferirà solo il quantum.

Tutto questo spiega bene perché questo schema negoziale venga inquadrato quale donazione, mancando un’alea ed emergendo lo spirito di liberalità del debitore.

Tornando al vitalizio assistenziale, esso va distinto dalla rendita vitalizia dal vitalizio assistenziale.

Quest’ultimo viene anche definito contratto di mantenimento o vitalizio improprio.

Si tratta di una species di rendita, caratterizzata da prestazioni ulteriori a carico del vitaliziante, con cui si attesta lo stretto rapporto sussistente con il vitaliziato.

Queste prestazioni si identificano con quelle di vitto, alloggio, cura e assistenza.

Ebbene, facendo un passo indietro, la sentenza n. 15904/2016 della Cassazione, che viene richiamata anche nell’ordinanza in oggetto, ha delineato quali siano i presupposti di tale contratto atipico.

Più in particolare, ha evidenziato come si realizzi un’alea maggiorata.

Lo schema negoziale in questione comporta infatti un’incertezza riferita non soltanto alla durata – e dunque all’esistenza in vita del vitaliziato – ma riferito anche alla variabilità delle esigenze personali.

Tuttavia, sussistono alcune ipotesi, in tema di rendite vitalizie onerose e di vitalizi assistenziali, per le quali è dubbio se si possano considerare aleatorie.

Ad esempio, la costituzione di un vitalizio assistenziale oneroso in favore di una persona molto anziana, da cui si potrebbe desumere la morte in tempi brevi, è ammissibile?

E ancora: il contratto può essere considerato valido o nullo per difetto di causa?

La rendita è onerosa o gratuita, oppure si tratta di una donazione o di un negotium mixtum cum donatione?

Ebbene, con la ordinanza in commento, la Cassazione conferma quanto espresso nei precedenti gradi di giudizio.

Il contratto di vitalizio improprio si distingue dalla donazione per l’elemento dell’aleatorietà.

Quest’ultimo corrisponde ad un’incertezza relativamente alla durata della vita del beneficiario e, di conseguenza, ad un’impossibile comparazione tra le prestazioni assunte tra le parti.

Laddove poi questa incertezza non vi sia, si potrà configurare una donazione di tipo modale.

L’incertezza è desumibile da apprezzamenti di fatto, estranei al sindacato di legittimità.

Essa, inoltre, deve essere considerata al momento della stipula del contratto.

Detto questo, però, la Cassazione ribadisce che l’alea afferisca non soltanto la durata della vita della concedente ma anche la tipologia di prestazioni che devono essere erogate.

Quindi se l’età avanzata del beneficiario lascia supporre una vicina dipartita e dunque un vantaggio per l’obbligato, non si può dimenticare un aspetto.

Ovvero che proprio l’anzianità della persona implica un maggiore bisogno di assistenza e di cura, non sicuramente economico, per far fronte all’insorgenza delle malattie tipiche di tale età.

Questa aleatorietà fa sì che il vitalizio assistenziale sia valido. Ne consegue, pertanto, che il bene immobile è da considerarsi già fuoriuscito dal patrimonio della beneficiaria al momento dell’apertura della successione della stessa.

 

 

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