Riconosciuta la natura professionale del danno psichico causato al lavoratore vittima di mobbing dalla condotta vessatoria del datore di lavoro

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20774/2018, si è pronunciata sul contenzioso tra l’Inail e l’erede di un uomo vittima di mobbing. Quest’ultimo, bibliotecario presso una struttura universitaria, era deceduto nel corso del giudizio di primo grado. L’attore chiedeva, in particolare, il riconoscimento della natura professionale della malattia del congiunto, cagionata dalla condotta vessatoria posta in essere dalla datrice di lavoro.

La richiesta era stata respinta sia dal Tribunale che in sede di appello. I giudici del merito avevano ritenuto la malattia non tutelabile nell’ambito dell’assicurazione obbligatoria gestita dall’Inail. La patologia, infatti, non derivava direttamente dalle lavorazioni previste dalla normativa, bensì da situazioni di costrittività organizzativa.

Di diverso avviso la Cassazione, che ha ritenuto fondato il ricorso nella parte in cui lamentava la falsa applicazione delle disposizioni legislative in materia. Richiamandosi a un consolidato orientamento giurisprudenziale gli Ermellini hanno evidenziato come in tema di assicurazione sociale non rileva solo il rischio specifico proprio di una determinata lavorazione. Occorre tenere in considerazione, infatti, anche il rischio specifico improprio, ovverosia quello che non è insito nell’atto materiale della prestazione ma è con essa collegato.

Non può essere accolta la tesi secondo cui sarebbe da escludere che l’assicurazione obbligatoria copra patologie non correlate a rischi considerati specificamente nelle apposite tabelle.

Per i giudici del Palazzaccio, infatti, “nel momento in cui il lavoratore è stato ammesso a provare l’origine professionale di qualsiasi malattia, sono necessariamente venuti meno anche i criteri selettivi del rischio professionale, inteso come rischio specificamente identificato in tabelle”.

In conclusione, la Suprema Corte ha quindi affermato che sono indennizzabili tutte le malattie fisiche o psichiche la cui origine debba essere ricondotta al lavoro o alle modalità con le quali esso si esplica. Infatti, “il lavoro coinvolge la persona in tutte le sue dimensioni” e la sottopone a rischi che rilevano sia per la sfera fisica che per quella psichica. Di conseguenza, “ogni forma di tecnopatia che possa ritenersi conseguenza di attività lavorativa risulta assicurata all’INAIL”. Il tutto” anche se non è compresa tra le malattie tabellate o tra i rischi tabellati”.

Tra tali malattie, pertanto, rientra anche il danno psichico quella derivante dalla condotta mobbizzante del datore di lavoro.

 

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