In Italia affidamento e adozione sono strumenti di protezione dei minori diversi tra loro e rigidamente tipizzati, con confini precisi e rigidi.

L’esistenza nell’ordinamento giuridico italiano di due distinti strumenti, affidamento e adozione, risponde ad una specifica impostazione per cui l’adozione legittimante costituirebbe l’unica possibile risposta alla situazione di abbandono di un minore (cfr. artt. 7 e 8 l. n. 184 del 1983) e solo un abbandono completo e definitivo giustificherebbe l’adozione del minore (artt. 2 e 8 l. n. 184 del 1983).
Sia l’affidamento familiare, sia l’adozione, riconoscono alla famiglia il ruolo di essenziale risorsa sociale per la protezione dei minorenni in difficoltà. Entrambe coniugano, così, l’intervento assistenziale pubblico con la solidarietà della società civile. Essi collocano, infatti, il minore che non possa nel suo interesse crescere nella famiglia di origine al di fuori di essa, ma in un ambiente altrettanto familiare (almeno in senso lato).
In verità, con l’affidamento, le famiglie del minore sono due: quella biologica naturale, con la quale quest’ultimo mantiene, almeno tendenzialmente, lungo tutto il periodo del collocamento extrafamiliare, rapporti giuridici e di fatto, e all’interno della quale vi farà ritorno, non appena terminato il periodo di affido. E, l’altra, quella affidataria che accoglierà il minore durante la sua permanenza al di fuori della famiglia di origine.

Rischio di vivere una condizione di doppia appartenenza

Il rischio però è che il minore si trovi a vivere una condizione di doppia appartenenza, che potrebbe fisiologicamente condurlo a porsi questioni relative alla sua identità personale, familiare, sociale e talvolta, potrebbero verificarsi “conflitti” tra i due nuclei familiari.
Ebbene, questo “doppio” sistema (che vede protagonisti l’adozione da una parte e l’affidamento dall’altro), poteva essere condiviso al momento dell’entrata in vigore della legge n. 184 del 1983, quando la maggior parte dei casi di abbandono era “conclamato”, derivando essenzialmente dall’atteggiamento omissivo dei genitori, e l’adozione legittimante rappresentava l’unica soluzione per il minore. Oggi, invece, non è altrettanto condivisibile.
 
Per chi vuole approfondire l’argomento legga l’articolo dell’avv. Caporale
 
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