Inopportuno lo spostamento alla scuola pubblica dopo che il figlio ha già frequentato per un anno una scuola privata

In seguito alla cessazione della convivenza, una coppia aveva deciso di regolare i propri rapporti con la redazione di una scrittura privata che prevedeva l’affidamento alternato della figlia, nonché la disciplina degli aspetti relativi alla sua educazione e al suo mantenimento. Trascorsi alcuni anni, a fronte di alcuni inadempimenti contestati al padre, la donna aveva ottenuto che i contenuti dell’accordo fossero inseriti in un provvedimento giudiziario.
Il Tribunale per i minorenni aveva disposto l’affidamento condiviso della figlia con collocamento prevalente presso la madre, regolamentando il regime delle visite del padre, fissando l’importo dovuto mensilmente per il mantenimento della minore, disponendo la ripartizione al 50% tra i genitori degli oneri relativi alle spese straordinarie da sostenere e confermando l’autorizzazione a completare il ciclo delle scuole medie presso l’istituto privato (a pagamento) in cui la ragazza era stata iscritta dalla madre.
Ritenendo ingiusta la sentenza, il padre aveva impugnato la decisione in appello ma il giudice di secondo grado aveva confermato l’affidamento condiviso con collocamento prevalente presso la madre e la regolamentazione del diritto di visita del padre, mentre, con riferimento alla frequenza della scuola privata aveva respinto il ricorso ritenendo che l’uomo non avesse illustrato le ragioni in base alle quali la scelta della madre era da ritenersi sbagliata, oltre a sostenere che il cambiamento della scuola avrebbe potuto arrecare pregiudizio alla figlia.
Il padre aveva quindi deciso di rivolgersi alla Suprema Corte di Cassazione, contestando sia la decisione presa unilateralmente dalla madre di iscrivere la figlia presso un istituto scolastico privato anziché una struttura pubblica, sia l’onere a lui imposto, nonostante il disaccordo, di provvedere al pagamento di metà della retta della scuola privata. L’uomo contestava, inoltre, l’adeguatezza dello standard educativo offerto dalla scuola in questione, in particolare in virtù del fatto che la figlia stesse studiando una sola lingua straniera anziché due, come previsto nelle strutture pubbliche.
La Corte di Cassazione, tuttavia, con l’ordinanza n. 4060/2017 ha deciso di rigettare integralmente il ricorso presentato. Secondo gli Ermellini, infatti, la decisione della Corte d’appello era adeguatamente e logicamente motivata. Nello specifico, non si poteva configurare “a carico del coniuge affidatario un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l’altro, in ordine alla determinazione delle spese straordinarie” trattandosi di decisioni ‘di maggiore interesse’ per la figlia, e sussistendo, pertanto, a carico del coniuge non affidatario “un obbligo di rimborso, qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso”.
I Giudici del Palazzaccio hanno inoltre chiarito che quando il rapporto tra i genitori non consente il raggiungimento di un’intesa, occorre comunque assicurare la tutela del migliore interesse del minore. Nel caso in esame, i giudici dei precedenti gradi di giudizio avevano correttamente valutato opportuno per la minore evitare il trauma conseguente al possibile spostamento nella scuola pubblica dopo aver frequentato per un anno una scuola privata.
Quanto alle considerazioni relative all’adeguatezza della scuola privata in cui la figlia era stata iscritta dalla madre, la Cassazione ha evidenziato la possibilità di operare un giudizio solamente “confrontando l’intera offerta formativa proposta dalla scuola privata in questione con quelle offerte dalle scuole pubbliche vicine”, e non sulla base della sola programmazione dell’insegnamento di lingue straniere.
LEGGI ANCHE:
Affidamento dei figli, fondamentale l’audizione del minore
Minori e genitori: stabilito il criterio della ‘residenza abituale’ 
Affidamento dei minori: la sindrome di alienazione parentale è anche presunta

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui