La possibilità di detenere armi e munizioni può essere negata al condomino che non ha rapporti pacifici col vicinato

Un uomo si è visto negare dalla Prefettura di Genova la detenzione di armi da fuoco e munizioni in quanto aveva pessimi rapporti con un vicino che avevano portato a diverse denunce reciproche, in applicazione dell’art. 39 del testo unico n. 773 del 1931.

L’uomo è ricorso al T.A.R. Liguria, che lo ha accolto. Il Ministero dell’Interno ha quindi presentato appello dinanzi al Consiglio di Stato, chiedendo che, in riforma della sentenza di primo grado, il ricorso fosse respinto, in quanto la Prefettura, a detta del Ministero, avrebbe adeguatamente valutato i fatti emersi nel corso del procedimento.

Il Consiglio di Stato ha infine dato ragione al Ministero dell’Interno con la sentenza n. 2966 del 15 luglio 2016, confermando la decisione della Prefettura.

La motivazione addotta dal Consiglio di Stato è che il testo unico individua i casi in cui l’autorità amministrativa ha il potere di vietare la detenzione di armi e munizioni quando è plausibile che vi possa essere un abuso o quando si valuta l’assenza di “buona condotta” da parte di chi voglia detenere le armi al fine di commettere azioni che, “pure se estranei alla gestione delle armi, munizioni e materie esplodenti (…), non rendano meritevoli di ottenere o mantenere la licenza polizia”, con la precisazione che non occorre, al riguardo, “un giudizio di pericolosità sociale dell’interessato”.

In questo caso, la Prefettura aveva riscontrato “l’esistenza di un aspro dissidio” tra l’interessato e un suo condomino, “sfociato in reciproche denunce”, con la conseguenza che ciò appariva “sufficiente a suscitare ragionevoli dubbi circa l’assenza di serene relazioni civili con gli altri consociati”.

Di conseguenza, secondo il Consiglio di Stato, era “del tutto ragionevole” la valutazione della Prefettura, la quale “ha inteso evitare che la situazione possa degenerare, vietando la detenzione di armi e munizioni nei confronti di chi sia comunque coinvolto in contrasti coi vicini”.

 

LEGGI ANCHE:

Manutenzione della facciata dell’edificio, spese a carico di tutti i condomini

Telecamere nei condomini, per le parti comuni non serve l’unanimità

Ascensore malfunzionante, il condominio è responsabile per i danni

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui