133 mila euro: è la cifra del risarcimento imposta dal Consiglio di Stato alla Regione Lombardia per Eluana Englaro

La Regione Lombardia non si fece carico del ricovero della paziente all’interno di una struttura adatta alle sue condizioni, in coma vegetativo da 17 anni e pronta per la sospensione dell’alimentazione.
Il Consiglio di Stato, respingendo il ricorso della Regione Lombardia, ha quindi confermato come in precedenza il Tar il diritto al risarcimento stabilendo la cifra di 133 mila euro.
Nonostante all’epoca la Cassazione con una sentenza consentì la fine della nutrizione forzata di Eluana, l’allora presidente Formigoni impedì che Eluana fosse ricoverata in nessun hospice lombardo obbligando il padre a trasferirsi a Udine che decise quindi di iniziare un’azione legale per questa ingiustizia.
Il Tar aveva dato ragione alla famiglia Englaro ma rimangiandosi la parola il leghista Roberto Maroni fece ricorso seguendo i passi di Formigoni. Oggi la secca sconfitta per entrambi. Nel merito della decisione del Consiglio di Stato l’assessore al Welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera ha dichiarato che “Le sentenze non si commentano, ma si attuano, per questo, ancorché i fatti oggetto della sentenza di oggi siano imputabili alla precedente amministrazione, procederemo al risarcimento di Beppino Englaro”.
Eluana morì il 9 febbraio del 2009 e da quanto emerse dall’autopsia le sue condizioni erano tali che non poteva avvertire gli stimoli della fame e della sete. Informazioni purtroppo giunte troppo tardi nel mondo della politica che ancora sta discutendo del testamento biologico.
Il risarcimento previsto per la famiglia Englaro comprende anche le spese di piantonamento fisso della struttura dove Eluana era ricoverata per far fronte alla “presenza di telecamere e giornalisti”, ai “sit-in sotto la clinica” alla possibile presenza di “facinorosi”, con il “conseguente rischio di lesione del diritto al rispetto della dignità umana”. Secondo i giudici è Eluana ad aver subito il danno più grave con la “violazione del proprio diritto all’autodeterminazione in materia di cure” per cui “contro la sua volontà” ha subito “il non voluto prolungamento della sua condizione, essendo stata calpestata la sua determinazione di rifiutare una condizione di vita ritenuta non dignitosa, in base alla libera valutazione da essa compiuta”.
 
Leggi anche
DDL TESTAMENTO BIOLOGICO, LE PROPOSTE DI MODIFICA DEI MEDICI
IL BIOTESTAMENTO PASSA ALLA CAMERA

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui