Respinto dalla Cassazione il ricorso presentato da un avvocato sottoposto alla misura disciplinare a cui il Consiglio nazionale forense aveva negato la rimessione dei termini per opporsi al provvedimento disciplinare

L’avvocato che che non assolve all’obbligo della formazione rischia la censura. Lo prevede il codice deontologico forense, a cui è intervenuta a dare man forte una recente pronuncia delle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione. La sentenza n. 24739 dello scorso 5 dicembre riguarda la vicenda di un legale punito con la censura dall’Ordine territoriale perché non aveva raggiunto il numero di crediti formativi previsti dal regolamento del Consiglio nazionale forense in vigore dal 1° gennaio 2015 in attuazione dell’articolo 11 del nuovo ordinamento forense (legge 247/2012).

L’avvocato  aveva chiesto di essere rimesso nei termini per fare opposizione contro il provvedimento disciplinare. La sanzione, infatti, gli avrebbe precluso la possibilità di esercitare l’attività di difensore d’ufficio, che rappresentava peraltro la sua unica fonte di reddito. E proprio tali difficoltà economiche gli avrebbero impedito di presentare un ricorso tempestivo. Il Consiglio nazionale forense, tuttavia, aveva dichiarato inammissibile la domanda, ritenendo le difficoltà economiche inidonee a determinare un impedimento assoluto.

La Suprema Corte ha chiarito in primis al ricorrente che l’impugnazione doveva essere proposta solo contro il Consiglio dell’ordine e non anche contro il Consiglio nazionale forense, che nel giudizio aveva assunto solo la veste di giudice e non di parte. Gli Ermellini, quindi, si sono soffermati solamente sui motivi di doglianza contro l’Ordine territoriale rigettando le argomentazioni proposte dall’avvocato.

I giudici delle Sezioni Unite hanno sottolineato come le precarie condizioni reddituali non rappresentano una buona ragione per impugnare con ritardo il provvedimento disciplinare; nel caso in questione, in particolare, la causa di forza maggiore non poteva essere invocata anche perché non venivano precisate le ragioni per cui le difficoltà economiche avrebbero impedito una tempestiva impugnazione.

Per i giudici del Palazzaccio non è recepibile neppure l’invocazione del legale della violazione del diritto di difesa per la mancata convocazione da parte del Consiglio nazionale forense in occasione dell’udienza in cui fu decisa la sua censura; l’avviso dell’udienza, secondo quanto accertato, fu correttamente notificato al ricorrente presso il Consiglio nazionale forense, non essendo stata possibile la notifica presso il domicilio eletto. Secondo la giurisprudenza, infatti, “nel giudizio disciplinare a carico di avvocati, in analogia alla disciplina del giudizio in cassazione, il trasferimento del domiciliatario rende l’elezione di domicilio priva di effetti…(..)…onde le comunicazioni, come le notificazioni, dovranno essere fatte nella segreteria del Consiglio”.

LEGGI ANCHE:

Formazione continua, triennio in scadenza per gli avvocati

‘Rischio tecnologico’, con il PAT polizze da adeguare per gli avvocati

Giovani avvocati, borse di studio fino a tremila euro

 

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui