Il proprietario conserva la disponibilità giuridica e la materiale custodia dell’immobile anche per ciò che riguarda gli impianti

In seguito all’incendio sviluppatosi in un appartamento, il condominio chiedeva, ai sensi dell’articolo 671 del codice di procedura civile, il sequestro conservativo delle somme dovute dall’assicurazione per i danni subiti. A fronte del rigetto di tale istanza l’amministrazione condominiale presentava un reclamo al giudice sostenendo che l’incendio era scaturito nei locali in locazione a una società ma che i danni avevano interessato anche l’intera struttura condominiale.
La società che aveva i locali in affitto sosteneva tuttavia che le cause dell’incendio erano fuori dalla propria sfera di conoscibilità e inerenti a difetti dell’impianto elettrico. Pertanto, in virtù dell’articolo 2051 del codice civile, la responsabilità andava ricondotta al locatore dell’immobile.
Il Tribunale ha effettivamente condiviso l’argomentazione proposta dalla società conduttrice respingendo il reclamo del condominio. Il giudice ha infatti rilevato che non vi fossero elementi tali da ritenere che il conduttore avesse un effettivo potere sulla cosa in custodia e, in particolare, sull’impianto elettrico da cui è scaturito l’incendio.
E’ invece il locatore, in qualità di proprietario dell’immobile, a conservarne la disponibilità giuridica e la materiale custodia, sia per quanto riguarda le strutture murarie, sia per ciò che concerne gli impianti, con obbligo di vigilanza sullo stato di conservazione e sull’efficienza degli stessi e conseguente responsabilità esclusiva, in caso di difetti, dei danni arrecati a terzi.
Tale principio era già stato espresso dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 13881 del 2010; gli Ermellini avevano infatti statuito come gravi sul proprietario, quale custode dei beni e degli impianti condominiali, la responsabilità a norma dell’art. 2051 c.c., per i danni subiti da terzi a causa del malfunzionamento dei detti impianti.
Nel caso in esame il condominio avrebbe dovuto provare “la sussistenza nella specie di un qualsiasi potere fisico ed obbligo di custodia dell’impianto elettrico in capo al conduttore”. Dal momento che non era stata fornita alcuna argomentazione a sostegno di tale tesi, non poteva ritenersi operante nei confronti della società la presunzione di responsabilità.
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2 Commenti

  1. Buonasera, ho preso in affitto un locale ad uso commerciale, nel fondo non esistevano ne prese di corrente e nemmeno il quadro elettrico.
    Ho dunque fatto l’impianto di tasca mia non bucando i muri, visto che non sono proprietaria ma facendo un’impianto con canalette non invasive per poter utilizzare punti luce.
    A distanza di 3 anni ho chiuso l’attività, e ho richiesto al proprietario di scalarmi il costo del lavoro fatto.
    Il proprietario mi risponde dicendo che avrei dovuto smontare il tutto, e non mi riconosce il fatto che io senza impianto non avrei potuto aprire l’attivita’
    La mia domanda è sapere se posso avvalermi con la fattura dell’elettricista ad un rimborso del costo sostenuto
    Cordiali saluti

    • Cara Monica i lavori nell’appartamento vanno sempre autorizzati dal proprietario e solitamente da contratto sono a carico dell’affittuario. Non credo proprio che la possa spuntare
      Un caro saluto
      Carmelo Galipò

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