Il Consiglio di Stato ha fornito precisazioni in merito ai termini entro i quali sia possibile impugnare una concessione edilizia

Entro quale termine è possibile impugnare una concessione edilizia?
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4830 del 18 ottobre 2017, ha fornito precisazioni su questo punto.
Per il Consiglio di Stato, impugnare una concessione edilizia può essere fatto solo entro 60 giorni dal rilascio o dall’inizio dei lavori.
Nel caso di specie, il Tribunale Amministrativo di Bolzano aveva rigettato l’impugnazione proposta dal titolare di un albergo, contrario alla concessione edilizia, con cui il Comune aveva autorizzato alcuni altri soggetti all’esecuzione di lavori. Questi erano opere di “realizzazione di una nuova sede di maso chiuso (stalla/fienile e casa d’abitazione)”.

Ebbene, secondo il Tribunale, l’impugnazione sarebbe avvenuta ben oltre i termini di decadenza di 60 giorni dal rilascio della concessione edilizia e dall’inizio dei lavori.

Ritenendo la decisione ingiusta, il soggetto aveva deciso di rivolgersi al Consiglio di Stato.
L’obiettivo era ottenere l’annullamento della sentenza sfavorevole.
Tuttavia, il Consiglio di Stato, non ha ritenuto di poter dar ragione al ricorrente, confermando integralmente la sentenza resa dal Tribunale di primo grado.
Per i giudici, infatti,  era emerso che il cantiere era stato allestito a maggio 2016.
Sin dall’inizio dei lavori, era presente un “cartello di cantiere”, sul quale risultava espressamente indicato l’oggetto della costruzione.
Su di esso erano inoltre riportati gli estremi della concessione edilizia oggetto di contestazione.

Ora, secondo il Consiglio di Stato, il cartello di cantiere ha proprio lo scopo di consentire agli eventuali controinteressati di far valere le proprie ragioni.

Questo qualora gli stessi ritengano che i lavori stessi violino i loro diritti.
Di conseguenza, risultava per i giudici “incontrovertibilmente comprovato” che il ricorrente, “sin dal mese di maggio 2016” era stato a “piena conoscenza dell’intervento progettato e in grado di valutarne l’eventuale incidenza lesiva sulla propria sfera giuridica”.
Ciononostante, il ricorso al Tribunale amministrativo era stato notificato solo nell’aprile 2017.
Periodo “ampiamente oltre il termine di decadenza di cui all’art. 41, comma 2, cod. proc. amm., maturato a fine luglio 2016”.
Pertanto, alla luce di tali circostanze, il Consiglio di Stato ha rigettato il ricorso proposto.
 
 
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