Secondo la Cassazione per la determinazione della violazione dell’obbligo al versamento dell’assegno occorre valutare la sussistenza dello stato di bisogno del creditore

Il marito separato, la cui attività venga dichiarata fallita, non è condannabile qualora non versi più l’assegno di mantenimento alla ex moglie. E quanto emerge da una recente pronuncia della Corte di Cassazione. Gli Ermellini, con la sentenza n. 50295/2016 hanno infatti annullato la decisione della Corte d’appello che condannava un imprenditore per il mancato versamento degli assegni a favore della ex compagna e dei figli minori.

L’uomo, nello specifico, era stato ritenuto in secondo grado di giudizio responsabile in base all’articolo 570 del codice penale, avendo violato l’impegno assunto in sede di separazione consensuale di versare complessivamente l’importo di 1.250 euro per il mantenimento della famiglia. Tale obbligo era stato in realtà rispettato per alcuni anni, ma nel frattempo la sua situazione debitoria si era aggravata fino alla dichiarazione di fallimento.

L’ex coniuge era rimasto inadempiente per alcuni anni, salvo riprendere a versare una parte della somma dovuta dopo aver avviato una nuova attività, sia pure meno remunerativa. A fronte della sentenza della Corte d’appello, quindi l’uomo aveva fatto ricorso in Cassazione sottolineando la situazione di difficoltà economica che gli aveva imposto di non ottemperare agli impegni presi.

La Suprema Corte ha parzialmente accolto le sue argomentazioni, rimarcando come effettivamente il giudice di secondo grado abbia erroneamente trascurato la condizione di difficoltà dell’imputato che invece doveva essere necessariamente oggetto di valutazione.

Inoltre, secondo i giudici del Palazzaccio, “lo stato di bisogno degli aventi diritto al versamento dell’assegno di mantenimento è presunto – solo – con riferimento ai figli minori” e non nei confronti del coniuge. Rispetto a quest’ultimo, infatti, “al fine di pervenire all’accertamento di responsabilità era necessario dimostrare che il mancato versamento avesse generato lo stato di bisogno del creditore”. Ma tale argomento non è stato preso in considerazione dal giudice di merito, richiedendo quindi che la questione venisse affrontata con un processo di appello bis.

LEGGI ANCHE:

Mantenimento dei figli, l’obbligo decade senza il legame biologico

Assegno di mantenimento, in caso di bisogno interviene il Comune

Per i genitori obbligo di mantenere i figli anche dopo che contraggono matrimonio

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui