Omesso obbligo informativo e nesso causale col conseguente danno, la Corte di Cassazione ne chiarisce la relazione con la sentenza n. 19213/2015.

Il consenso informato attiene al diritto fondamentale della persona all’espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico, atteso che nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge (anche quest’ultima non potendo peraltro in ogni caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.
Il trattamento medico terapeutico ha viceversa riguardo alla tutela del (diverso) diritto fondamentale alla salute”.

Obbligo informativo e conseguente danno

In una sentenza la Cassazione (Cassazione civile, sez. III, 29/09/2015 – ud. 05/05/2015 – n. 19213) nel trattare un caso di risarcimento danni per operazione sanitaria “mal riuscita”, affronta e chiarisce così la questione del nesso causale tra omissione dell’obbligo informativo e conseguente danno.
A essere chiamata in causa un’intera Azienda ospedaliera. La domanda, quella di risarcimento danni cagionati a un paziente che, dopo essersi sottoposto a intervento microchirurgico di asportazione di ernia discale degenerata, (all’esito del quale si rendeva necessario altro intervento, eseguito sempre presso il medesimo Ospedale) riportava quindi una lesione dell’integrità psico-fisica pari al 68%.

Il paziente, nella specie, lamentava che l’Azienda sanitaria avrebbe omesso di informarlo circa il tipo di operazione da effettuare e i suoi possibili esiti.

Il primo e il secondo grado di giudizio, tuttavia, si concludevano con esito negativo.
I giudici, infatti, pur riconoscendo l’omissione informativa lamentata, e pur riconoscendo che il decadimento delle condizioni fisiche del paziente era da attribuirsi ai due interventi chirurgici eseguiti, sostenevano che l’attore non avrebbe provato, come da suo onere, la circostanza che, ove correttamente informato degli esiti peggiorativi degli interventi cui sarebbe stato sottoposto, avrebbe manifestato interesse negativo alla loro esecuzione.
Il diritto al risarcimento sarebbe, dunque, stato negato sulla base della mancanza di nesso causale, in quanto il danno, secondo i giudicanti, si sarebbe verificato comunque, anche in caso di corretta e completa informazione…
Continua a leggere l’approfondimento su tale argomento dell’Avv. Sabrina Caporale
 
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